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Ordinanza — n. 10404/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to settlement agreement and mutual expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10404/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a settlement agreement between the Consorzio di Bonifica and the agricultural society. The lower court had previously rejected the appeal after compensating litigation costs between the parties. Consequently, the court ruled that no further judgment or expense order was necessary due to the mutual settlement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, comma 1, c.p.c.; When parties reach a settlement agreement for cost compensation, the proceedings are extinguished and no judgment on expenses is required.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement extinguishment of proceedings litigation cost compensation tax administrative appeal mutual settlement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 1, c.p.c.

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Testo completo

controSOCIETÀ AGRICOLA DE AMICIS DI VINCENZO DE AMICIS E C SS,rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA VICHI e FRANCESCO PAOLORAVENNI-controricorrente-avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLATOSCANA n. 1346/2022 depositata il 25/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 8829/2023Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 10404/2026Data pubblicazione 20/04/2026La società oggi controricorrente impugnò avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Siena una cartella di pagamento relativa alcontributo di bonifica per l’anno 2016, notificatale il 19/9/2019 dalConsorzio di Bonifica oggi ricorrente e in relazione ai terreni siti nelComune di Chiusdino (SI).La Commissione Provinciale, nel contraddittorio con il Consorzio e consentenza n. 130/2020, accolse il ricorso.Su appello del Consorzio e con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Toscana respinse l’appellocompensando tra le parti le spese di giudizio.Ricorre per Cassazione il Consorzio sulla base di due motivi di censura,integrati da successiva memoria.Resiste con controricorso la società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONEIl 28 gennaio 2026, l’avvocato Guzzo per il ricorrente ha depositato un- accordo conforme sottoscritto anche dalla controparte;- decreto del Presidente del Consorzio che autorizza il procuratore allarinuncia nei predetti termini.Ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., la rinuncia al ricorso comportal’estinzione del procedimento.

Sussistendo accordo tra le parti per lacompensazione, non va disposta condanna alle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte, dichiara l’estinzione del giudizio; compensa, tra le parti, le speseprocessuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO