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Ordinanza — n. 10398/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against land improvement contribution, upholding regional tax assessment validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10398/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax assessment for land improvement contributions. The court affirmed that the lower appellate body correctly found the classification plan legally published and that the taxpayer failed to prove the absence of irrigation benefits. Consequently, the decision to uphold the tax liability and order the payment of litigation costs was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The court holds that a tax assessment based on a published land improvement classification plan is valid when the taxpayer does not contest the existence of the specific benefits derived from the works.

Parole chiave

Generato dall'IA
land improvement contributions classification plan publication burden of proof benefits tax assessment validity regional tax authority

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 36,comma 2, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.
Art. 2946 cc.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente condannato a rifondere, afavore del controricorrente, le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art.
art. 53 della Costituzione
art. 3 della Costituzione
Neppure può ravvisarsi contrarietà con l’art. 3 della Costituzionea criteri di ragionevolezza, non può dirsi per nulla irragionevole che si siaadottata una proroga di una situazione in assenza di elementi chedimostrino la predetta inattualità.
art. 119 della Costituzione
Del tutto impropria è poi l’invocazionedell’art. 119 della Costituzione sostenendo che con la proroga si sarebbeistituito un tributo autonomo sganciato dal vantaggio consortile eimpostato unicamente alla possidenza fondiaria dei consorziati.
art. 115 c.p
Con il terzo motivo il contribuente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 360, comma 4 c.p
In tal senso la censura cadenell’inammissibilità prevista dall’art. 360, comma 4 c.p.c.

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Testo completo

e all’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS-ricorrente-controCONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA, rappresentato e difesodall'avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO-controricorrente-nonché controAGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-intimato-avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLABASILICATA, n. 80/2022 depositata il 09/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 25084/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 10398/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale diMatera una cartella di pagamento notificatagli il 25/1/2019 dallaconcessionaria per la riscossione del Consorzio di Bonifica della Basilicataper tributi dovuti in relazione a terreni posseduti nel Comune di Viggianoper l’anno 2018.La Commissione Provinciale, con sentenza n. 36/2020, respinse il ricorso.Su appello del contribuente, nel contraddittorio con il Consorzio e con lasentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale dellaBasilicata ha respinto il gravame.Il giudice d’appello ha ritenuto che:- la cartella impugnata fosse sufficientemente motivata con gli elementinecessari per informare il contribuente dei motivi della debenza, anchecon riferimento al presupposto piano di classifica, non ritenendo specificala censura di violazione del diritto di difesa;- il calcolo del tributo fosse corretto sulla base delle visure catastaliprodotte dal Consorzio e degli indici predeterminati dal nuovo piano;- il presupposto fosse provato dalla relazione tecnica di parte prodotta dalmedesimo Consorzio, non avendo il contribuente contestato l’esistenza dicanali irrigui ma solo di quelli idraulici di difesa;- la natura d’oneri reali dei contributi in questione li ricollega al beneficioconcreto o anche solo potenziale che si presume apportato al terreno dalleopere eseguite dal Consorzio spettando invece al contribuente la prova delcontrario;- il piano di classifica e gli atti conseguenti dovevano ritenersi noti alcontribuente in quanto pubblicati e non impugnati;- non è necessaria alcuna trascrizione nei registri immobiliari degliimmobili transitati dai precedenti consorzi di bonifica a quello attuale;- è irrilevante al fine impositivo che non sia stato adottato un nuovo pianogenerale di bonifica;Numero registro generale 25084/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 10398/2026Data pubblicazione 20/04/2026- il diritto al contributo non è prescritto atteso che allo stesso va applicatoil termine decennale di cui all’art. 2946 cc.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza per motivazioneapparente sull’ultrattività dei piani di classifica dei disciolti Consorzi diBonifica confluiti nel Consorzio controricorrente. Sostiene chequest’ultimo, in violazione della legge regionale, avrebbe erroneamenteritenuto che il termine del 31 dicembre 2017 per l’adozione del nuovopiano di classifica fosse stato prorogato di dodici mesi con l’art. 15,comma 1, della legge regionale n. 39/17 mentre tale proroga non avrebberiguardato tali piani ma solo le attività amministrativo-gestionali delConsorzio.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Lo stesso ricorso richiama la costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondatoil proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a taleelencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara esufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguatocontrollo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez.

U, 3 novembre2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n.6758). In seguito, infatti, alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellaNumero registro generale 25084/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 10398/2026Data pubblicazione 20/04/2026sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. (Cass.

Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, Rv. 664120 -1.3 Nel caso specifico la CTR ha indicato come l’elaborazione degli indicidel beneficio che i singoli immobili ricevono dalle predette opere dibonifica è contenuta nel c.d. piano di classifica approvato con le delibereconsortili e delibera della Giunta Regionale della Basilicata, così il piano diRiparto delle spese con la delibera consortile, atti regolarmente pubblicatie mai impugnati. Ha pertanto ritenuto che gli stessi fossero legittimi evincolanti per il contribuente, attesa la ricomprensione nel perimetro dicontribuenza.

Sul punto la sentenza impugnata richiama specificamente laprevisione dell’art. 34, comma 5, della legge regionale n. 1/17 chedisciplina la successione del nuovo Consorzio a quelli dismessiargomentando altresì, come già evidenziato, sul problema della necessitào meno della trascrizione di tale successione nei registri immobiliari. Talenorma prevede che, ove non rispettato il termine per l’adozione del nuovopiano di classifica, “i contributi consortili verranno messi a ruolo e riscossisecondo i piani di classifica adottati dai disciolti consorzi e secondo i pianidi riparto adottati dagli stessi per l’esercizio finanziario 2017”.

La CRTconclude pertanto che la contestazione di legittimità del piano di classificatardivamente adottato “non può trovare accoglimento in considerazionedell’anno di contribuenza in contestazione”, ossia il 2018.Numero registro generale 25084/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 10398/2026Data pubblicazione 20/04/2026La motivazione adottata evidenzia la correttezza del ragionamento edesclude che possa ravvisarsi una situazione di motivazione apparente ocontraddittoria situandosi ben oltre la soglia del c.d. minimocostituzionale.

Va in ogni caso richiamato l’accertamento operato dallaCorte di merito secondo cui: “..il presupposto fosse provato dalla relazionetecnica di parte prodotta dal medesimo Consorzio, non avendo ilcontribuente contestato l’esistenza di canali irrigui, ma solo di quelliidraulici di difesa”, superandosi pertanto ogni questione in tema di provadel beneficio effettivo.2. Con il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazionedell’art. 34 della legge regionale n. 1/17 in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c. Formula eccezione di legittimità costituzionale delle normetransitorie che dispongano l’applicabilità dei piani di classifica e dei piani dicontribuenza per plurime annualità.

Giusta l’illegittimità delle normetransitorie predette, chiede la disapplicazione delle deliberedell’amministratore e del Commissario Straordinario consortile in merito e,ove si ritenga valida la proroga stabilita dall’art. 34, comma 5, della citatalegge regionale n. 1/17, eccepisce la legittimità costituzionale dell’art. 15,comma 1, della legge regionale n. 39/17 per contrasto con gli artt. 3, 53 e119 della Costituzione.2.1 Il motivo è infondato.2.2 La censura è infatti limitata alla presunta rilevanza del termine del30/9/2018, previsto dal citato comma 5 dell’art. 34 l. 1/17 per l’adozionedei vari piani, tra cui quello in oggetto (ove non adottati entro fine 2017).Alcuna norma prevede infatti la caducazione dei precedenti piani diclassifica e il venir meno di qualsiasi attività del nuovo Consorzio,limitandosi a porre un nuovo termine per l’adozione dei piani al 30settembre.

Nulla di censurabile vi è pertanto de iure condito.Numero registro generale 25084/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 10398/2026Data pubblicazione 20/04/20262.3 La questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, dellalegge regionale n. 39/2017 appare irrilevante e comunquemanifestamente infondata.Da una parte, le Corti di merito si sono limitate a ritenere la validità, per il2018, dei precedenti piani sulla base della previsione del solo art. 34 dellalegge n. 1/17, con conseguente irrilevanza della questione.Dall’altra parte è manifestamente infondata la questione di costituzionalitàdella citata disposizione (art. 15, comma 1, l. 39/17) secondo cui:

“Itermini per l’espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 9 e34 della legge regionale 1° gennaio 2017, n. 1 sono prorogati di dodicimesi”.Non ricorre infatti la contrarietà con l’art. 53 della Costituzione, in tema dicapacità contributiva, in quanto il Piano di classifica previgente non puòdirsi inattuale per il solo fatto che un ente consortile sia subentrato a unaltro, non comportando ciò e di per sé una modifica degli elementi diriparto. Neppure può ravvisarsi contrarietà con l’art. 3 della Costituzionea criteri di ragionevolezza, non può dirsi per nulla irragionevole che si siaadottata una proroga di una situazione in assenza di elementi chedimostrino la predetta inattualità.

Del tutto impropria è poi l’invocazionedell’art. 119 della Costituzione sostenendo che con la proroga si sarebbeistituito un tributo autonomo sganciato dal vantaggio consortile eimpostato unicamente alla possidenza fondiaria dei consorziati. Taleargomento contiene una petizione di principio, dando per provatal’invalidità di ciò che si vuole invalidare. Nel caso specifico, infatti, iltributo non è per nulla autonomo, trovando causa nella legge, e ilvantaggio consortile non è per nulla escluso ove si ritenga, comecorrettamente argomentato dalla sentenza impugnata, la validità delprorogato piano di classifica.Numero registro generale 25084/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 10398/2026Data pubblicazione 20/04/2026Va infine rimarcato come, in difetto di un piano di classifica, nonopererebbe la presunzione di vantaggiosità del beneficio fondiario, ma nelcaso specifico la Corte di merito non ha fatto mero ricorso allapresunzione, ma ha accertato l’effettiva sussistenza del beneficio, comegià evidenziato nella trattazione del motivo precedente.3.

Con il terzo motivo il contribuente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. per avere errato nel porre a fondamento della decisione lacircostanza della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delpiano di classifica del disciolto Consorzio di Bonifica dell’Alta Val d’Agri.Lamenta di avere proposto in appello censura in ordine al fatto che lapubblicazione sul BUR si sarebbe limitata a uno stralcio della Delibera diapprovazione e non avrebbe riguardato l’intero piano di classifica né ilperimetro di contribuenza, in violazione dell’art. 9 della legge regionale n.33/2001.3.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.3.2 Con esso il ricorrente cerca di qualificare come errore percettivo deigiudici di merito quella che si prospetta come omessa valutazione di unfatto storico, ossia la mancata integrale pubblicazione del Piano diclassifica e del perimetro di contribuenza, che si assume decisivo per lacontroversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

In tal senso la censura cadenell’inammissibilità prevista dall’art. 360, comma 4 c.p.c. per c.d. doppiaconforme. Sotto altro profilo devono richiamarsi le considerazioni giàevidenziate nei motivi precedenti quanto al motivo ex art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. in tema di censure inerenti alla motivazione della pronunciaimpugnata. Sotto un terzo profilo va richiamata ancora una volta lamotivazione della sentenza impugnata ove effettua comunque unautonomo accertamento sull’esistenza del beneficio consortile a favore deifondi del ricorrente.3.3 Sotto ulteriore profilo il motivo è anche infondato.Numero registro generale 25084/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 10398/2026Data pubblicazione 20/04/20263.4 Il richiamato art. 9 della citata legge regionale n. 33/2001 prevede,tra l’altro:“2.

Il Consorzio di bonifica a tal fine elabora, entro il termine perentorio di12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di classificadegli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica,stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determinal'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata unacartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui internosono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.Il mancato rispetto del termine di cui al presente comma comporta lasospensione dell'erogazione dei contributi regionali dovuti a qualsiasititolo.3.

Tale piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicatisecondo le procedure previste nello statuto del Consorzio ed in mancanzadi esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta Regionale…”.3.5 Non è contestato che la relativa delibera sia stata pubblicata a pag.924 del BUR n. 34, parte II del 16 maggio 2005, né che le “Direttive diPubblicazione dei Piani di Classifica” adottate con DGR 758/05, come dadelega della l.r. Basilicata n. 16/05, prevedessero la pubblicazione deipiani attraverso la loro affissione presso gli Albi del Consorzio, dellaPrefettura, della Provincia e dei Comuni del comprensorio dandone notiziadepositato nel fascicolo di primo grado (all.

8) unitamente al piano diclassifica (all. 10). Ne deriva che, anche ove si ammettesse che il requisitodella pubblicazione sia decisivo nell’economia della decisione impugnata,lo stesso apparirebbe senz’altro regolarmente ottemperato e da ritenersiben noto al contribuente.Va comunque ribadito quanto già ripetutamente affermato supra in ordineal fatto che l’accertamento del giudice d’appello ha riguardato l’esistenzadel beneficio a favore del ricorrente e non ricorrendo a presunzioni.Numero registro generale 25084/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 10398/2026Data pubblicazione 20/04/20264.

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente condannato a rifondere, afavore del controricorrente, le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione, a favore del Consorziocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €1.800,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15%e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO