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Ordinanza — n. 10349/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects an omission error regarding attorney fees in a procedural ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10349/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court ordered the correction of a material error in a previous judgment where attorney fees were omitted from the disbursement list. The opposing party argued that the omission violated procedural rules, while the Court found the error purely material and not substantive. Consequently, the Court mandated the addition of the correct fee amounts to the original order without assigning victory or defeat to either side.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The court may correct material errors by omission in judgments, treating the correction as an administrative act rather than a contested litigation outcome.

Parole chiave

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material error correction omission in judgment procedural amendment attorney fees disbursement administrative nature of correction ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Gli avv.ti Luigi Pettinari, Simona Marasco e Cristina Ippoliti, legali dellacontroricorrente Delta Uno Servizi S.p.A., hanno chiesto disporsi, ai sensidell’art. 287 c.p.c., la correzione del rilevato errore per omissione in ragionedella mancata distrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 391-bis c.p.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimentodi correzione ex art. 391-bis cod.
Art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.
Art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
art. 287 c.p
Gli avv.ti Luigi Pettinari, Simona Marasco e Cristina Ippoliti, legali dellacontroricorrente Delta Uno Servizi S.p.A., hanno chiesto disporsi, ai sensidell’art. 287 c.p.c., la correzione del rilevato errore per omissione in ragionedella mancata distrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
art. 391-bis cod. proc. civ
Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimentodi correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079
S.U. n. 16037/2010
ex multis S.U. n. 16037/2010) può procedersi, come indispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali.2.
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Testo completo

vvocato Caruso Studio unitamente all’avvocatoDomenico Drogheo- già ricorrente-controDelta Uno Servizi Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Pettinari, Simona Marasco e CristinaIppoliti-già controricorrente-relativamente della Corte Suprema di Cassazione n. 13865/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere Fabio Di Pisa.1. Con ordinanza n. 13865/2024 questa Corte, pronunziando sul ricorso perrevocazione o, in subordine, di correzione di errore materiale proposto dalNumero registro generale 8317/2023Numero sezionale 8945/2025Numero di raccolta generale 10349/2026Data pubblicazione 20/04/2026Comune di Ciampino avverso la decisione di questa Corte di legittimità n.37965 del 2022, così statuiva:

“dichiara inammissibile il ricorso e condannail ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di legge…”.2. Gli avv.ti Luigi Pettinari, Simona Marasco e Cristina Ippoliti, legali dellacontroricorrente Delta Uno Servizi S.p.A., hanno chiesto disporsi, ai sensidell’art. 287 c.p.c., la correzione del rilevato errore per omissione in ragionedella mancata distrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocatadistrazione non è stata emessa, pur sussistendo il presupposto delladichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui algiudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questaCorte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010) può procedersi, come indispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali.2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimentodi correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e nonè, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa euna parte soccombente (da ultimo:

Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n.5079). P.Q.MLa Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 13865/2024,depositata in data 17 maggio 2024, dopo l’inciso «ed agli accessori di legge»debba aggiungersi la dizione « somme da distrarsi in favore dei procuratoridichiaratisi antistatari», mandando alla Cancelleria per le annotazioni dilegge.Numero registro generale 8317/2023Numero sezionale 8945/2025Numero di raccolta generale 10349/2026Data pubblicazione 20/04/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI