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Ordinanza Interlocutoria — n. 10263/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 10263/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10263/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ARELLO-ricorrente-controAGENZIA REGIONALE PER LA CASA E ABITARE ARCA SUD SALENTOrappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA PEZZUTO-controricorrente-Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOdella PUGLIA n. 446/2024 depositata il 06/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 19165/2024Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 10263/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il 21/11/2019 il Comune di Gallipoli (LE) notificò a Arca Sud Salento unavviso d’accertamento n. 1211 per il mancato pagamento della somma di€ 356.279,00 per IMU 2014, € 7.500,00 a titolo di interessi ed €106.884,00 per sanzioni conseguenti a omesso versamento.La contribuente era infatti proprietaria di numerosi immobili in quelComune accatastati nelle categorie C/1 (negozi, botteghe), C/6(autorimesse) e categorie abitative (A/2, A/3 e A/4) ma ometteva ognipagamento a titolo di IMU.La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce che, con sentenza n. 1130 del 14/7/2021, respinse ilricorso, non ritenendo fondata l’istanza di riconoscere, in relazione aipredetti immobili, l’esenzione ex art. 7, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 10263/2026 — snciv · Corte di Cassazione: La stessaCorte di merito ha richiamato la disciplina speciale che esenta dall’IMU(come già dall’ICI) i c.d. alloggi sociali. Le due distinte regolamentazioniNumero registro generale 19165/2024Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 10263/2026Data pubblicazione 20/04/2026imporrebbero pertanto di ritenere che - anche ove gli appartamenti diArca Sud Salento non rientrassero, per tipologia o condizioni economiche,nella categoria degli “alloggi sociali” - la natura, le attribuzioni e le finalitàimpresse all’ente, sulla base dell’art. 1 della legge regionale Puglia n.22/2014, ponevano la presunzione che gli stessi fossero tutti in uso qualialloggi sociali.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro a seguito di transazione riattivazione del procedimento mantenimento del contratto chiusura dell'istruzione penale
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Testo completo

ARELLO-ricorrente-controAGENZIA REGIONALE PER LA CASA E ABITARE ARCA SUD SALENTOrappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA PEZZUTO-controricorrente-Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOdella PUGLIA n. 446/2024 depositata il 06/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 19165/2024Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 10263/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il 21/11/2019 il Comune di Gallipoli (LE) notificò a Arca Sud Salento unavviso d’accertamento n. 1211 per il mancato pagamento della somma di€ 356.279,00 per IMU 2014, € 7.500,00 a titolo di interessi ed €106.884,00 per sanzioni conseguenti a omesso versamento.La contribuente era infatti proprietaria di numerosi immobili in quelComune accatastati nelle categorie C/1 (negozi, botteghe), C/6(autorimesse) e categorie abitative (A/2, A/3 e A/4) ma ometteva ognipagamento a titolo di IMU.La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce che, con sentenza n. 1130 del 14/7/2021, respinse ilricorso, non ritenendo fondata l’istanza di riconoscere, in relazione aipredetti immobili, l’esenzione ex art. 7, comma 1, lett.

a) del d.lgs.504/92 invocata.Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale dellaPuglia accolse l’appello.Secondo la medesima, che ha richiamato gli orientamenti di questa Cortenelle pronunce 3983/21 e 5870/23, per ciò che concerne le unitàimmobiliari accatastate come abitative (cat. A/1, 2 e 3), doveva ritenersiche l’art. 2, comma 2 lett. b), del d.l. n. 102 del 2013 (convertito in leggen. 124 del 2013), con la quale il legislatore, modificando l’art. 13, comma10, sesto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del2011, avesse ribadito di fatto che la detrazione d’imposta si applica “aglialloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 deldecreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

La stessaCorte di merito ha richiamato la disciplina speciale che esenta dall’IMU(come già dall’ICI) i c.d. alloggi sociali. Le due distinte regolamentazioniNumero registro generale 19165/2024Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 10263/2026Data pubblicazione 20/04/2026imporrebbero pertanto di ritenere che - anche ove gli appartamenti diArca Sud Salento non rientrassero, per tipologia o condizioni economiche,nella categoria degli “alloggi sociali” - la natura, le attribuzioni e le finalitàimpresse all’ente, sulla base dell’art. 1 della legge regionale Puglia n.22/2014, ponevano la presunzione che gli stessi fossero tutti in uso qualialloggi sociali.

La citata Cass. 5870/23 avrebbe all’uopo ribadito il dirittoall’esenzione ICI/IMU per i fabbricati destinati ad alloggi sociali ai sensi deld.m. 22/4/2008, sicché, giusto l’interesse pubblico “perseguito dalla leggeregionale”, doveva ritenersi operante una presunzione relativa che “gliappartamenti dell’Arca siano assegnati come alloggi sociali”. Poiché,secondo la Commissione Tributaria Regionale e quanto alle unità abitative,il Comune non aveva superato tale presunzione limitandosi a segnalare lapresenza di immobili aventi diversa categoria censuaria, le primeandavano esenti mentre per le rimanenti l’IMU è dovuta previaapplicazione della detrazione stabilita dall’art. 2, comma 2, lett.

b) d.l.102/2013, conv. nella legge 124/2013, che ha modificato l’art. 13, comma10, sesto periodo, del d.l. 201/2011, conv. nella legge 214/2011.Ricorre per cassazione il Comune di Gallipoli sulla base di sei motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Il 25/2/2026 il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che, con istanza congiunta depositata il 19-20 marzo u.s., idifensori delle parti hanno rappresentato che in data 19 marzo 2026 èintervenuto un accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell’art. 48,comma 4-bis, del d.lgs. 546/1992 e hanno chiesto, pertanto, un rinviodella trattazione del procedimento al fine di completare la procedurad’accordo con la ratifica dei rispettivi organi di rappresentanza.Ritenuto che le questioni devolute al giudizio, e i dati esposti nellacongiunta richiesta delle parti, rendano opportuno il rinvio a nuovo ruolodella trattazione del ricorso per consentire alle parti il pieno svolgimentoNumero registro generale 19165/2024Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 10263/2026Data pubblicazione 20/04/2026delle attività necessarie alla prospettata composizione stragiudiziale dellacontroversia.

P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto