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Ordinanza Interlocutoria — n. 10258/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 10258/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10258/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LA e ANTONIO CHIARELLO-ricorrente-controAGENZIA REGIONALE PER LA CASA E ABITARE ARCA SUD SALENTOrappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA PEZZUTO-controricorrente-Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOdella PUGLIA n. 513/2023 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 1898/2024Numero sezionale 2743/2026Numero di raccolta generale 10258/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il 31/7/2020 il Comune di Gallipoli (LE) notificò a Arca Sud Salentol’avviso d’accertamento n. 294 per il mancato pagamento della somma di€ 337.984,00 per IMU 2015, € 5.327,00 a titolo di interessi ed €101.395,00 per sanzioni conseguenti a omesso versamento.La contribuente era infatti proprietaria di numerosi immobili in quelComune ma, a fronte di un’imposta complessivamente dovuta per €337.984,00 risultavano versati solo € 12.756,00, inferiore a quantoasseritamente dovuto (€ 20.790,67) per i soli immobili accatastati incategoria C/1 (negozi, botteghe), omettendo ogni versamento per quelliclassati nelle categorie abitative (A/2, A/3 e A/4) e in C/6 (autorimesse)La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce che, con sentenza n. 1549 del 25/10/2021, respinse ilricorso, non ritenendo fondata l’istanza di riconoscere, in relazione aipredetti immobili, l’esenzione invocata.Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale dellaPuglia accolse l’appello.Secondo la medesima, che ha richiamato gli orientamenti di questa Cortenelle pronunce 3983/21 e 5870/23, doveva ritenersi che i commi 2 e 10dell’art. 13 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, dovesserointerpretarsi nel senso che - anche ove gli appartamenti di Arca SudSalento non rientrassero, per tipologia o condizioni economiche, nellacategoria degli “alloggi sociali” - la natura, le attribuzioni e le finalitàimpresse all’ente, sulla base dell’art. 1 della legge regionale Puglia n.22/2014, ponevano la presunzione che gli stessi fossero tutti in uso qualialloggi sociali.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 10258/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 513/2023 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 1898/2024Numero sezionale 2743/2026Numero di raccolta generale 10258/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il 31/7/2020 il Comune di Gallipoli (LE) notificò a Arca Sud Salentol’avviso d’accertamento n. 294 per il mancato pagamento della somma di€ 337.984,00 per IMU 2015, € 5.327,00 a titolo di interessi ed €101.395,00 per sanzioni conseguenti a omesso versamento.La contribuente era infatti proprietaria di numerosi immobili in quelComune ma, a fronte di un’imposta complessivamente dovuta per €337.984,00 risultavano versati solo € 12.756,00, inferiore a quantoasseritamente dovuto (€ 20.790,67) per i soli immobili accatastati incategoria C/1 (negozi, botteghe), omettendo ogni versamento per quelliclassati nelle categorie abitative (A/2, A/3 e A/4) e in C/6 (autorimesse)La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce che, con sentenza n. 1549 del 25/10/2021, respinse ilricorso, non ritenendo fondata l’istanza di riconoscere, in relazione aipredetti immobili, l’esenzione invocata.Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale dellaPuglia accolse l’appello.Secondo la medesima, che ha richiamato gli orientamenti di questa Cortenelle pronunce 3983/21 e 5870/23, doveva ritenersi che i commi 2 e 10dell’art. 13 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, dovesserointerpretarsi nel senso che - anche ove gli appartamenti di Arca SudSalento non rientrassero, per tipologia o condizioni economiche, nellacategoria degli “alloggi sociali” - la natura, le attribuzioni e le finalitàimpresse all’ente, sulla base dell’art. 1 della legge regionale Puglia n.22/2014, ponevano la presunzione che gli stessi fossero tutti in uso qualialloggi sociali.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione trattative transattive rinvio del dibattimento negoziati commerciali principio attitatorio rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

LA e ANTONIO CHIARELLO-ricorrente-controAGENZIA REGIONALE PER LA CASA E ABITARE ARCA SUD SALENTOrappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA PEZZUTO-controricorrente-Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOdella PUGLIA n. 513/2023 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 1898/2024Numero sezionale 2743/2026Numero di raccolta generale 10258/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il 31/7/2020 il Comune di Gallipoli (LE) notificò a Arca Sud Salentol’avviso d’accertamento n. 294 per il mancato pagamento della somma di€ 337.984,00 per IMU 2015, € 5.327,00 a titolo di interessi ed €101.395,00 per sanzioni conseguenti a omesso versamento.La contribuente era infatti proprietaria di numerosi immobili in quelComune ma, a fronte di un’imposta complessivamente dovuta per €337.984,00 risultavano versati solo € 12.756,00, inferiore a quantoasseritamente dovuto (€ 20.790,67) per i soli immobili accatastati incategoria C/1 (negozi, botteghe), omettendo ogni versamento per quelliclassati nelle categorie abitative (A/2, A/3 e A/4) e in C/6 (autorimesse)La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce che, con sentenza n. 1549 del 25/10/2021, respinse ilricorso, non ritenendo fondata l’istanza di riconoscere, in relazione aipredetti immobili, l’esenzione invocata.Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale dellaPuglia accolse l’appello.Secondo la medesima, che ha richiamato gli orientamenti di questa Cortenelle pronunce 3983/21 e 5870/23, doveva ritenersi che i commi 2 e 10dell’art. 13 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, dovesserointerpretarsi nel senso che - anche ove gli appartamenti di Arca SudSalento non rientrassero, per tipologia o condizioni economiche, nellacategoria degli “alloggi sociali” - la natura, le attribuzioni e le finalitàimpresse all’ente, sulla base dell’art. 1 della legge regionale Puglia n.22/2014, ponevano la presunzione che gli stessi fossero tutti in uso qualialloggi sociali.

In ogni caso, la Commissione Tributaria Regionale haritenuto che la contribuente, depositando:- “ampia documentazione a sostegno”;Numero registro generale 1898/2024Numero sezionale 2743/2026Numero di raccolta generale 10258/2026Data pubblicazione 20/04/2026- e, in particolare, una “relazione tecnica” 8/5/2022 basata sugli attipubblici in possesso di Arca e anche del Comune quanto all’elenco degliassegnatari;abbia provato che tutti gli appartamenti in Gallipoli, per la loro“consistenza materiale e per la situazione economico/familiare degliassegnatari, sono alloggi sociali”.

Tale documentazione è stata ritenuta diparticolare attendibilità perché “promananti da un ente pubbliconell’ambito dei suoi compiti istituzionali” e pertanto più attendibili di quellaLa Corte di merito ha ritenuto che il Comune non avesse“sostanzialmente” messo in discussione tale relazione salve “merecontestazioni di stile”, con la conseguenza di dover ritenere che tutti gliappartamenti rientrino nella categoria degli “alloggi sociali” sicché “nonscontano l’IMU”.Ricorre per cassazione il Comune di Gallipoli sulla base di quattro motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Il 25/2/26 il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che, con istanza congiunta depositata il 19-20 marzo u.s., idifensori delle parti hanno rappresentato che in data 19 marzo 2026 èintervenuto un accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell’art. 48,comma 4-bis, del d.lgs. 546/1992 e hanno chiesto, pertanto, un rinviodella trattazione del procedimento al fine di completare la procedurad’accordo con la ratifica dei rispettivi organi di rappresentanza.Ritenuto che le questioni devolute al giudizio, e i dati esposti nellacongiunta richiesta delle parti, rendano opportuno il rinvio a nuovo ruolodella trattazione del ricorso per consentire alle parti il pieno svolgimentodelle attività necessarie alla prospettata composizione stragiudiziale dellacontroversia.Numero registro generale 1898/2024Numero sezionale 2743/2026Numero di raccolta generale 10258/2026Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto