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Ordinanza Interlocutoria — n. 10257/2026 — snciv Generato dall'IA

Court orders remand for conciliation agreement between municipality and housing cooperative regarding tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10257/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a remand to a new docket to facilitate a settlement agreement between the parties. The underlying dispute involved a tax assessment against a housing cooperative for unpaid property taxes, where the cooperative argued for a statutory presumption of social housing status. The court granted the joint request for remand because the parties expressed a clear willingness to negotiate a conciliatory solution, making further judicial debate unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 13 d.l. 201/2011; Art. 1 legge regionale Puglia n. 22/2014: When parties in a tax dispute jointly request a remand to pursue a settlement agreement, the court must order a new docket to allow the full development of extrajudicial composition activities.

Parole chiave

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tax dispute settlement conciliatory agreement remand to new docket social housing presumption municipal tax assessment rinvio del dibattimento ritiro a seguito di transazione risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 13 d.l. 201/2011
Art. 1 legge regionale Puglia n. 22/2014

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3983/21
Cass. n. 5870/23
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Testo completo

IERI-ricorrente-controARCA SUD SALENTO, GIÀ I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI LECCErappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA PEZZUTO-controricorrente-Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOdella PUGLIA n. 1830/2023 depositata il 14/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.Il 7/10/2020 il Comune di Casarano (LE) notificò a Arca Sud Salento unavviso d’accertamento n. 1705 per il mancato pagamento della somma di€ 159.660,00 per IMU 2016, sanzioni e interessi, in relazione a taluniimmobili siti in quel territorio.Numero registro generale 926/2024Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 10257/2026Data pubblicazione 20/04/2026La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce che, con sentenza n. 1725 del 29/11/2021, respinse ilricorso, non ritenendo fondata l’istanza di riconoscere, in relazione aipredetti immobili, l’esenzione invocata.Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale dellaPuglia accolse l’appello.Secondo la medesima, che ha richiamato gli orientamenti di questa Cortenelle pronunce 3983/21 e 5870/23, doveva ritenersi che i commi 2 e 10dell’art. 13 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, dovesserointerpretarsi nel senso che - anche ove gli appartamenti di Arca SudSalento non rientrassero, per tipologia o condizioni economiche, nellacategoria degli “alloggi sociali” - la natura, le attribuzioni e le finalitàimpresse all’ente, sulla base dell’art. 1 della legge regionale Puglia n.22/2014, ponevano la presunzione che gli stessi fossero tutti in uso qualialloggi sociali, demandando al Comune l’onere di provare il contrario,onere non adempiuto nel caso specifico.Ricorre per cassazione il Comune di Cesarano sulla base di due motivi,integrati da successiva memoria.Resiste la contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che, con istanza congiunta degli avvocati delle parti depositata il23 marzo u.s, gli stessi hanno formulato istanza di rinvio delprocedimento, in quanto fra le parti è emersa la fattiva volontà disottoscrivere un accordo conciliativo inerente a tutto il contenzioso aventead oggetto il tributo locale ed essendo pertanto, il richiesto rinvio,necessario al fine di completare la procedura d’accordo.Rilevato che le questioni devolute al giudizio, ed i dati esposti nellacongiunta richiesta delle parti, rendono, opportuno il rinvio a nuovo ruolodella trattazione del ricorso per consentire alle parti stesse il pienoNumero registro generale 926/2024Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 10257/2026Data pubblicazione 20/04/2026svolgimento delle attività necessarie alla prospettata composizionestragiudiziale della controversia.

P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto