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Ordinanza Interlocutoria — n. 10244/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove timely notification of second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10244/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the City of Rieti's appeal against a tax court ruling granting a municipal tax exemption. The City argued the lower court erred in applying exemption rules for social housing, but the primary issue was procedural. The Court found the appeal inadmissible because the City failed to prove it notified the second-instance judgment within the strict 20-day deadline required by law. Consequently, the case was remitted to a new hearing to address the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, n. 2 c.p.c.; Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the timely notification of the appealed judgment, even if the document is merely available in the case file.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification deadline compliance municipal tax exemption social housing classification IMU and TASI dispute rinvio della rendita arretrati di locazione eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 369, second comma, n. 2 c.p.c.
, nel senso dell’improcedibilità del ricorso del Comune di Rieti, ex art. 369, secondo comma, c.p.c.
Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
in data 5/9/2025 è stata depositata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.
Art. 13, comma 2, Lett. B, D.L. n. 201/2011
, in quanto il ricorrente avrebbe evidenziato fin dal I grado le differenze esistenti tra gli immobili assegnati dagli ex IACP ed ERP e gli alloggi sociali, in relazione ai quali è prevista l’esenzione a norma dell’ art. 13, comma 2, Lett.
Art. 1, commi 740 e 741, L. n. 160/2019
, in quanto il ricorrente avrebbe evidenziato fin dal I grado le differenze esistenti tra gli immobili assegnati dagli ex IACP ed ERP e gli alloggi sociali, in relazione ai quali è prevista l’esenzione a norma dell’ art. 13, comma 2, Lett.
Art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
, in quanto il ricorrente avrebbe evidenziato fin dal I grado le differenze esistenti tra gli immobili assegnati dagli ex IACP ed ERP e gli alloggi sociali, in relazione ai quali è prevista l’esenzione a norma dell’ art. 13, comma 2, Lett.
art. 380-bis c.p
in data 5/9/2025 è stata depositata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.
art. 2697 c.c
con il secondo motivo si censura la “violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c.
art. 137 bis disp. att. c.p
, presenta profili di natura nomofilattica, dovendo valutarsi l’applicazione di tale regola anche nel caso in cui dall’esame fascicolo di ufficio (dal 1° gennaio 2023, acquisito, ex art. 137 bis disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 28.10.2020, n. 23680
Cass. sez. V, 28.10.2020, n. 23680 ), dichiarazione che peraltro risultava presentata dalla società C.N.C.
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Testo completo

ona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Anello unitamente all’avvocato Marcello Macaluso. RICORRENTE C.N.C. Centro Nord Costruzioni Società Per Azioni (C.F. 00107400574), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Marrazzo unitamente all’avvocato Luciano Bonito Oliva. CONTRORICORRENTE Numero registro generale 10308/2025 Numero sezionale 1423/2026 Numero di raccolta generale 10244/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 1256/2025 depositata il 25 febbraio 2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Lavinia Spaventi CONSIDERATO CHE:

1. oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento IMU e TASI in di Rieti nei confronti della società Centro Nord Costruzioni s.p.a.;

2. la società C.N.C. s.p.a. impugnava gli avvisi innanzi alla Corte di Giustizia di I grado di Rieti, che dichiarava inammissibile il ricorso;

3. la società C.N.C. s.p.a. impugnava la decisione del giudice di I grado e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la suindicata sentenza n.1256 del 2025, accoglieva il gravame del contribuente, affermando che l’esenzione d’imposta municipale per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non è subordinata all’onere della presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (cfr. Cass. sez. V, 28.10.2020, n. 23680 ), dichiarazione che peraltro risultava presentata dalla società C.N.C. in data 1.10.2018 presso il Comune di Rieti; inoltre affermava che spetta all’ente impositore offrire prova dei dati fattuali contrari a quelli già riportati dalla società contribuente nella propria dichiarazione;

4. avverso tale pronuncia il Comune di Rieti proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 30 aprile 2025, formulando quattro motivi d’impugnazione;

5. la C.N.C. resisteva con controricorso; Numero registro generale 10308/2025 Numero sezionale 1423/2026 Numero di raccolta generale 10244/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 6 . in data 5/9/2025 è stata depositata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. , nel senso dell’improcedibilità del ricorso del Comune di Rieti, ex art. 369, secondo comma, c.p.c. ;

7. il ricorrente ha depositato nei termini richiesta di decisione, con memoria e motivi a sostegno;

8. anche C.N.C. s.p.a. ha depositato memoria; RILEVATO CHE:

1. con il primo motivo di ricorso il Comune di Rieti deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , in quanto il ricorrente avrebbe evidenziato fin dal I grado le differenze esistenti tra gli immobili assegnati dagli ex IACP ed ERP e gli alloggi sociali, in relazione ai quali è prevista l’esenzione a norma dell’ art. 13, comma 2, Lett. B del D.L. n. 201/2011 , e dell’ art. 1, commi 740 e 741 della L. n. 160/2019 ;

2. con il secondo motivo si censura la “violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio”, in quanto nella sentenza n. 1256/2025 qui impugnata, viene affermato che, una volta che il contribuente ha dichiarato la spettanza di un’esenzione, sarebbe stato onere del Comune quello di provare i dati fattuali che ne escludevano l’applicazione. Di contro, secondo il ricorrente, sarebbe onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta;

3. con il terzo motivo è richiamata la violazione e falsa applicazione dell’ art. 13 comma 2 lettera b) del D.L. n. 201/2011 (anni 2017-2019) e dai commi 740 e 741, della legge 160/2019 (anno 2020), non applicabili agli immobili realizzati nell’ambito dell’edilizia residenziale convenzionata. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe considerato l’insussistenza, nel caso di specie, degli elementi utili a riscontrare le Numero registro generale 10308/2025 Numero sezionale 1423/2026 Numero di raccolta generale 10244/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 caratteristiche prescritte per identificare gli immobili specificatamente destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali;

4. con il quarto motivo è stata dedotta la “violazione e falsa applicazione dell’ art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ” in quanto sarebbe stata ravvisata l’esistenza di una “duplicazione degli atti impositivi, lesiva del diritto di difesa della società destinataria”, così violando le norme che regolano l’accertamento in materia di IMU ( art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 ).

5. va preliminarmente affrontata la questione della improcedibilità del ricorso, ex 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. , sollevata ex officio nella proposta di definizione accelerata, cui ha aderito parte controricorrente. In particolare, è stata prospettata l’improcedibilità del ricorso per cassazione del Comune di Rieti, per non essere stata depositata (entro 20 giorni dalla notifica dei ricorso) la relata di notificazione della sentenza impugnata che si afferma essere stata notificata il 7 marzo 2025 (come indicato nell’epigrafe del ricorso per cassazione) ed essendo decorsi al momento della notifica del ricorso per cassazione (a mezzo posta elettronica in data 30 aprile 2025) il termine breve per impugnarla (sentenza depositata il 25 febbraio 2025, termine scaduto il 28 aprile 2025); RITENUTO CHE:

1. la soluzione della questione posta dal rilievo dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’ art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c. , presenta profili di natura nomofilattica, dovendo valutarsi l’applicazione di tale regola anche nel caso in cui dall’esame fascicolo di ufficio (dal 1° gennaio 2023, acquisito, ex art. 137 bis disp. att. c.p.c. , anche senza istanza di parte e quindi nella disponibilità della Corte) dovesse risultare il deposito della sentenza di appello notificata e dunque la prova della sua notificazione, adempimento questo previsto in materia Numero registro generale 10308/2025 Numero sezionale 1423/2026 Numero di raccolta generale 10244/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 tributaria dall’ art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (cui rinvia l’ art. 61 del menzionato decreto) e, quindi, se la sanzione della improcedibilità del ricorso per cassazione possa essere disposta anche quando il predetto documento (la relata di notificazione della sentenza di appello) risulti nella disponibilità del giudice;

2. l’esame di detta questione merita la trattazione in pubblica udienza e con essa il contributo della Procura Generale; P.Q.M dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026, come riconvocata nella data del 10 aprile 2026. IL PRESIDENTE Ugo Candia