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Ordinanza — n. 10220/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal for partial annulment of payment order due to insufficient reasoning on quantification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10220/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a second-instance judgment that fully annulled a tax payment order. The taxpayer argued for a partial reduction based on a lower actual capital gain, while the lower court rejected this and nullified the entire order. The Court found the second-instance judge violated procedural rules by failing to quantify the correct tax amount within the requested limits, instead issuing a total annulment without sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When a tax authority's claim is partially unfounded, the judge must quantify the correct amount within the requested limits rather than annulling the act in toto.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax payment order partial annulment capital gain tax procedural violation quantification of debt

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
3080/2021).Il giudice di appello, quindi, ha violato il disposto normativo di cui all’art. 112c.p.c.
Art. 36 d. lgs. 546 del 1992
c.p.c., lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
articolo 112 c.p
3080/2021).Il giudice di appello, quindi, ha violato il disposto normativo di cui all’art. 112c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 24313/2018
Cass. n. 23093 del 2024
Cass. V, n. 3080/2021
Cass. V, n. 3080/2021).Il giudice di appello, quindi, ha violato il disposto normativo di cui all’art.

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Testo completo

la causa svolta, nella camera di consiglio del 8.4.2026, dalConsigliere dott. Alessia De Durante1. L’11 settembre 2015 Equitalia Sud SPA aveva notificato a Michele Pansinila cartella di pagamento n. 01420150017242326, emessa a seguito del controlloNumero registro generale 203/2024Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 10220/2026Data pubblicazione 19/04/2026automatizzato della dichiarazione Modello Unico persone fisiche 2012 (annoimposta 2011), ai sensi dell’articolo 36-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.La cartella di pagamento scaturiva dall’iscrizione a ruolo, effettuata dall’Ufficio,di somme derivanti dal parziale versamento dell’imposta sostitutiva, dichiaratacome dovuta dallo stesso ricorrente nella propria dichiarazione, relativa allaplusvalenza ricavata dalla cessione di quote sociali:

Pansini infatti, nell’anno2011, aveva proceduto alla vendita di quote sociali con atto di cessione del 22febbraio 2011, indicando come prezzo di cessione la somma di € 300.000,00,con una plusvalenza di € 223.416,00, indicata nella dichiarazione dei redditi perl’anno 2011 nel quadro RT al rigo RT33, come tassabile per € 111.082,00(49,72% del valore della plusvalenza). Dalla dichiarazione dei redditi per l’anno2011 risultava un’IRPEF a debito di € 45.460,00, di cui versati solo 2.273,10 aseguito di comunicazione di irregolarità derivata dal controllo automatizzato dicui sopra, con iscrizione a ruolo della residua somma non versata, pari a €43.186,90 a titolo di IRPEF, oltre addizionali regionali e comunali e accessori perun totale di € 68.025,22, oltre a sanzioni, interessi e aggi di riscossione.2.

A seguito di impugnazione da parte del contribuente con richiesta diparziale annullamento della cartella e eliminazione delle sanzioni, fondatasull’inferiore ammontare effettivo della plusvalenza (€ 71.775,00 con baseimponibile pari a € 35.687,00) e sulla ricorrenza di una causa di forza maggioreai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, la Commissione tributaria provinciale di Bari rigettava il ricorso, mentre insecondo grado veniva accolto l’appello.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenzadella Commissione Tributaria Regionale della Puglia, affidato a due motivi;spiega controricorso Michele Pansini.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 8.4.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, parte ricorrente, in relazione all’articolo 360, primocomma, n.

4) c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112c.p.c. per ultrapetizione, e violazione dell’articolo 36 del d. lgs 546 del 1992.Numero registro generale 203/2024Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 10220/2026La C.G.T.2 avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto eData pubblicazione 19/04/2026pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c., statuendo «in integrale riforma dellasentenza di prime cure, dichiara la nullità dell’impugnata cartella di pagamento»laddove il contribuente stesso nel ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto:«il parziale annullamento della cartella» e «l’azzeramento delle sanzioni percausa di forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre1997, n. 472».Inoltre, il giudice di appello avrebbe omesso completamente di esaminareil fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dai presunti errorinell’autoliquidazione della plusvalenza da parte del consulente incaricato, inquanto il contribuente aveva sostenuto sin dal primo grado che non avrebbefornito tutti i dati per il corretto calcolo della plusvalenza realizzata al medesimoconsulente incaricato.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, in relazione all’articolo 360, primocomma, n.

4) c.p.c., lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d. lgs. n. 546 del 1992, dell’art.132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e dell’art. 118, primo comma, delledisposizioni di attuazione al codice di procedura civile, contenendo la sentenzaimpugnata una motivazione del tutto apparente.2.1. I motivi appaiono connessi, pertanto possono essere esaminaticongiuntamente e sono fondati.Come è noto, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il viziodi omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica,rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicitàdel suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto delc.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).In altro caso, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) haritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4,Numero registro generale 203/2024Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 10220/2026c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisioneData pubblicazione 19/04/2026si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018).Nel caso di specie, il giudice di secondo grado non ha fornito elementisufficienti a spiegare la ritenuta applicazione al caso di specie della norma di cuiall’art. 36 d. lgs. 546 del 1992.Parimenti fondato è il primo motivo di ricorso.Se è vero, infatti, che In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione delcontribuente, affetta da errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazionetributaria, è emendabile con l'impugnazione della cartella per la iscrizione a ruolodella maggiore pretesa del Fisco a seguito di controllo automatizzato,indipendentemente dal termine decadenziale di cui all'art. 2, comma 8-bis, deld.P.R. n. 322 del 1998 e quale unica soluzione possibile stante la preclusione diogni azione di rimborso dopo il pagamento della stessa cartella, non potendo lostesso contribuente essere assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelliche, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principicostituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell'azioneamministrativa (così, Cass. n. 23093 del 2024), è anche vero che, in base allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, ilgiudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad unadecisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapportocontroverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesadell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'attoimpositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum"delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativodiverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri diindagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e dellesanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa dinuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri diNumero registro generale 203/2024Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 10220/2026Data pubblicazione 19/04/2026controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesatributaria (cfr.

Cass. V, n. 3080/2021).Il giudice di appello, quindi, ha violato il disposto normativo di cui all’art. 112c.p.c. ben potendo, tenuto conto della richiesta di parte, rideterminare l’importodovuto dal contribuente, e non limitarsi ad annullare l’atto impositivo.In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione pergli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’8.4.2026.Il PresidenteGian Paolo Macagno