Italian tax court case remanded due to pending EU Court of Justice ruling on authorization evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation remanded the case for retrial because a recent European Court of Justice decision remains non-final. The taxpayer argued the tax authority failed to prove the existence of a required bank investigation authorization, violating due process rights. The court declined to rule on the merits, ordering a new hearing pending the finality of the international precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 D.P.R. 600/73; Art. 56 D.P.R. 633/72; Art. 7 Statuto dei diritti del Contribuente; Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: When a domestic court's decision relies on a non-final judgment of the Court of Justice of the European Union, the domestic court must remand the case for retrial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
avv. Paolo Di Graviodel foro di Roma, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale delloStato-controricorrente –avverso la sentenza n. 214/1/2017 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, depositata in data 16.3.2017, non notificata;Numero registro generale 24222/2017Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 10219/2026Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 3.3.2026;RILEVATO CHE:1.
L’Agenzia delle Entrate notificava in unico plico a Caldarelli Tonina dueavvisi di accertamento, per l'anno d'imposta 2008 e per l'anno d'imposta2009, a mezzo dei quali accertava un maggior reddito e recuperava atassazione le imposte Irpef e relative addizionali sulla base di indaginibancarie.2. La Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, adita dalla contribuente,la quale impugnava l’avviso di accertamento n. TA3010102608, relativoall’anno di imposta 2008, rigettava il ricorso.3. La CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello, confermando integralmente lasentenza di primo grado.4.
Cardarelli Tonina propone ricorso per cassazione affidato a dodici motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.6. E stata fissata l'adunanza camerale del 3.3.2026.7. La Procura Generale, in persona del sost. Proc. Aldo Ceniccola, hadepositato requisitoria scritta.CONSIDERATO CHE:1.Con il sesto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 42del D.P.R. 600/73, dell'art.56 del D.P.R. 633/72, e dell'art. 7 della Legge212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c», la ricorrentelamenta che i giudici della CTR non abbiano esaminato, né si sianopronunciati, sulla dedotta nullità dell'atto di accertamento, in quanto deltutto carente di motivazione, in palese violazione tanto degli artt. 42 e 56in epigrafe, quanto dell'art.7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.Secondo la ricorrente non sarebbe condivisibile la statuizione dei primiNumero registro generale 24222/2017Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 10219/2026Data pubblicazione 19/04/2026giudici e dei giudici di appello circa la legittimità della mancata allegazionedell'autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie.
L'ufficioasseriva che tale autorizzazione era un atto preparatorio e che nonassumeva alcuna rilevanza esterna e che fosse "sufficiente che esso esistae sia richiamato nella motivazione dell'atto accertamento.". In realtà, taleesistenza non era stata provata dall'Ufficio nel corso dell'intero giudizio. Dicontro, i giudici sia di prime cure che di appello avevano affermato chel’autorizzazione esisteva, senza tuttavia accertarsene. L’ufficio eracomunque tenuto a produrre in giudizio l’autorizzazione nel caso dicontenzioso, a pena di carenza di motivazione dell’atto impositivo.2.
Considerato che la sentenza C.E.D.U. “Ferrieri - Bonassisa contro Italia”,dell’8.1.2026, non è ancora divenuta definitiva e ritenuto che pertanto lacausa debba essere rinviata a nuovo ruolo, in ragione dell’overrulinggiurisprudenziale delle Corti sovranazionali; P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026 e, a seguito diriconvocazione, del 16.4.2026.Il Presidente(Andreina Giudicepietro)