Cassation court allows appeal against tax assessment dismissal due to lack of standing after simplified procedure. The court found the lower court erred in dismissing the appeal. The court ruled that the lower court erred in dismissing the appeal. The court held that the lower court erred in dismissing the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court of cassation allowed the tax authority's appeal against a second-instance decision that had dismissed the case for lack of standing. The lower court had rejected the appeal because the taxpayer's request for a simplified tax settlement procedure implied a waiver of the pending lawsuit. The court reversed this, ruling that the simplified procedure only extinguished the specific debt covered by the provisional collection notice and did not waive the right to challenge the remaining tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 100 c.p.c.: The simplified tax settlement procedure does not constitute a waiver of the right to judicial appeal regarding the remaining tax debt, thus preserving standing for the tax authority to challenge the dismissal of the original suit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
tenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata diCatania, n. 3552/2023, depositata in data 17.4.2023Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8.4.2026, dalConsigliere dott. Alessia De DuranteNumero registro generale 23117/2023Numero sezionale 2973/2026Numero di raccolta generale 10208/20261. Con avviso di accertamento n. TYS01L403534/2015, era stata contestatoData pubblicazione 19/04/2026all’intimato un maggior imponibile con riferimento all’annualità di imposta 2010per l’attività esercitata di commercio al dettaglio di carni.2.
A seguito di ricorso, avendo il contribuente presentato istanza di adesionealla definizione agevolata, cd. "rottamazione ter”, cui era seguita l’accettazioneda parte dell’amministrazione finanziaria, riferita alla sola cartella di riscossioneprovvisoria, in primo grado veniva emessa sentenza di cessazione della materiadel contendere.3. L’appello proposto da Agenzia delle Entrate veniva dichiarato, poi,inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ritenendo ilgiudice di seconde cure che l’adesione da parte del contribuente alla proceduradi definizione agevolata introdotta dal d.l. n. 119 del 2018 implicasse la rinunciaal ricorso giurisdizionale a suo tempo proposto, con conseguente inoppugnabilitàdell’avviso di accertamento in relazione anche all’eventuale frazione dellapretesa erariale residua dei tributi dovuti, oltre ai relativi interessi e sanzionieventualmente non estinti in seguito alla procedura di definizione agevolata.4.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, affidato a unmotivo; è rimasto intimato il contribuente Vincenzo Cerra.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 8.4.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numeri 3 e 5 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione ofalsa applicazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art.44 del D.lgs. n. 546/92 e con l’art. 3 del d.l. 119 del 2018.Deduce il ricorrente che erroneamente la CGT di secondo grado avrebberitenuto inammissibile l’atto di appello dell’Agenzia, in quanto, da un lato, ladomanda di definizione agevolata proposta dal contribuente aveva interessatosolo la cartella di riscossione provvisoria, dall’altro l’estinzione del giudizio erastata richiesta soltanto con riferimento alla medesima cartella, in assenza dialcuna rinuncia al ricorso pendente.1.1.
Il motivo è fondato.Numero registro generale 23117/2023Numero sezionale 2973/2026Numero di raccolta generale 10208/2026In base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità sulData pubblicazione 19/04/2026punto (cfr. Cass. n. 20626 del 2024), in tema di definizione agevolata dei carichiaffidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. conmodif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della normadelinea una fattispecie di estinzione del processo che postula che si siaperfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù delladichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando aigiudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontaredelle rate e relative scadenze (oltre alla circostanza che siano documentati ingiudizio i pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizioneprescelta).Ne consegue, tenuto altresì conto della mancata verifica dell’avvenutopagamento da parte del contribuente, che l’impugnazione proposta dall’Agenzianon potesse considerarsi inammissibile perché priva di interesse ad agire, aisensi dell’art. 100 c.p.c..In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. staccata di Catania, indiversa composizione per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazionedelle spese relative anche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’8.4.2026.Il PresidenteGian Paolo Macagno