Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per art. 391 c.p.c. and compensates litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit. Although the taxpayer had previously argued that tax credits were time-barred and challenged the tax authority's interruption of the limitation period, she subsequently settled the dispute and renounced her appeal. Consequently, the court applied the procedural rules for withdrawn cases to terminate the proceedings and offset litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When a party formally renounces the appeal, the court must declare the proceedings extinguished and may order the offsetting of litigation costs without examining the merits of the substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
–controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Generale dello Stato– controricorrente–AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE– intimata–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 917/2022,depositata il 28/02/2022;Numero registro generale 20985/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 10197/2026Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08aprile 2026 dalla consigliera Rosanna Angarano.1. Francesca Potestà impugnava davanti alla C.t.p. di Roma l’avvisodi intimazione (n. 097 2017 9057109419/000) notificatole il 31 ottobre2017 a seguito del mancato pagamento di cartella esattoriale (n. 0972001075221432) notificata in data 14/03/2003 per un importocomplessivo pari a € 66.024,00 dovuto a titolo di Irpef per l’anno 1993.2.
La C.t.p. rilevava che i crediti d’imposta erano prescritti, anchenell’ipotesi in cui la cartella fosse stata validamente notificata, e perl’effetto accoglieva il ricorso.3. L’Amministrazione impugnava la sentenza e producevaprecedente avviso di intimazione, notificato in data 2 gennaio 2008,che attestava l’interruzione della prescrizione tra la notifica dellacartella di pagamento del 2003 e l’intimazione di pagamento del 2017.La C.t.r. del Lazio accoglieva l’impugnazione rilevando la ritualità dellanotifica dell’intimazione di pagamento, contestata dalla contribuente, ela conseguente interruzione della prescrizione.4.
La Contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confrontidell’Agenzia delle Entrate che si è difesa con controricorso edell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che non ha svolto attivitàdifensiva. Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso, precisando di aver definito in via agevolata la controversia edi aver corrisposto quanto dovuto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c.. violazione e/o falsa applicazionedegli art. 60 del D.P.R. n.600 del 29 settembre 1973 e dell’art. 26D.P.R. n.602 del 29 settembre 1973.Cons. est.
Rosanna Angarano 2Numero registro generale 20985/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 10197/2026Data pubblicazione 19/04/2026Censura la sentenza per aver fatto mal governo delle norme intema di notificazione degli atti impositivi.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. la nullità e/o illegittimità della sentenza per averomesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti ed afferente, nella specie, allavariazione del domicilio fiscale della contribuente comunicata in data29 gennaio 2007.3.
Non deve procedersi all’esame nel merito dei motivi, dovendosiprendersi atto della rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dallaricorrente con firma autenticata dal difensore. Risulta, altresì, che larinuncia è stata comunicata a cura della Cancelleria all’Avvocaturagenerale dello Stato.Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 c.p.c., va dichiaratal’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 c.p.c.4. Le spese di lite restano compensate in ragione dell’andamentodel giudizioIn ragione del tenore della pronunzia, non sussistono i presuppostiper imporre alla ricorrente il pagamento del cd.
«doppio contributounificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inquanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(Cass. n. 31732/2018); trattasi, inoltre, di norma lato sensusanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di strettainterpretazione (Cass. n. 25693/2022, Cass. n. 10140/2020). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara compensate le speseCosì deciso in Roma, l’08 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. Rosanna Angarano 3