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Ordinanza — n. 10175/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when parties reach a conciliatory agreement extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10175/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation matter extinguished because the parties reached a conciliatory agreement to fully resolve the dispute while the case was pending. The taxpayer had challenged a tax assessment regarding deductible costs and VAT, which was initially annulled but later reinstated by a lower court on procedural grounds. The court accepted the settlement agreement as valid evidence that the interest in appealing had ceased, thereby terminating the proceedings without addressing the substantive merits or the prior procedural rulings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 372, comma 2 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A conciliatory agreement reached by the parties during pending litigation extinguishes the interest in the appeal, rendering the judgment on the merits unnecessary and the proceedings terminated.

Parole chiave

Generato dall'IA
conciliatory agreement extinguishment of matter tax dispute settlement cessation of litigation procedural termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372, comma 2 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R.
Art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 6 CEDU
e art. 6 CEDU, sulla remissione in termini»;(4)«violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.
art. 111 Cost
e violazione dei princìpi del Giusto Processo ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3934/2016
Cass. Sez. U. n. 272/2023
3934/2016,Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass.
Cass. n. 5408/2024
272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass.
Cass. n. 10602/2025
5408/2024, Cass. n. 10602/2025).2.
Cass. n. 16869/2025
Cass. n. 21399/2025
n.16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass.
Cass. n. 21703/2025
21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass.
Cass. n. 24384/2025

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Testo completo

difesa dall’avv. Fabio Fargetta;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DISECONDO GRADO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 131/2025 depositata il10 aprile 2025, notificata il 24 aprile 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. La Direzione Provinciale di Pordenone dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della Magia s.r.l. un avviso di accertamento con ilquale rettificava le dichiarazioni fiscali dalla stessa presentate per l’anno2016, disconoscendo la deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRES eNumero registro generale 13755/2025Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 10175/2026Data pubblicazione 19/04/2026IRAP) di alcuni costi per ammortamenti e accantonamenti, nonché ladetraibilità ai fini dell’IVA di costi afferenti a operazioni ritenute dall’Ufficioinesistenti; ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione el’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.2.

La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Pordenone, poi ridenominata Cortedi giustizia tributaria di primo grado, la quale accoglieva per quanto diragione il suo ricorso, annullando l’atto impositivo nella parte relativa airilievi in materia di IVA.3. La decisione veniva in sèguito riformata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, che con sentenza n.131/2025 del 10 aprile 2025, in accoglimento dell’appello erariale,dichiarava inammissibile per tardività l’originario ricorso della parteprivata, ritenendo che erroneamente i primi giudici avessero accoltol’istanza di rimessione in termini formulata dalla ricorrente sulla scorta diuna certificazione medica che non appariva idonea a dimostrare l’assolutoimpedimento fisico del suo difensore in prossimità della scadenza deltermine di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.4.

Contro questa sentenza, notificata il 24 aprile 2025, la Magia s.r.l.ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, così rubricati:(1)«vizio di motivazione -ex art. 360, comma 1, numero 4, del c.p.c.-per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul puntodell’impedimento assoluto, motivazione apparente»;(2)«travisamento della prova -ex art. 360, comma 1, numero 5, delc.p.c.- per contraddittorietà della motivazione»;(3)«violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,comma 1, numero 3, del c.p.c. per errata interpretazione e applicazionedell’art. 153, comma 2, c.p.c. e art. 6 CEDU, sulla remissione in termini»;(4)«violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,comma 1, numero 3, del c.p.c. per violazione del diritto di difesa ex art.Numero registro generale 13755/2025Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 10175/2026Data pubblicazione 19/04/202624 Cost. e violazione dei princìpi del Giusto Processo ex art. 111 Cost. inrelazione all’art. 6 CEDU e l’art. 47 Carta dei diritti UE».5.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero «atto dicostituzione», con il quale, nell’evidenziare che «le parti hanno sottoscrittoun accordo conciliativo a totale definizione della controversia», ha chiestodi dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. In accoglimento dell’istanza formulata dall’Amministrazionen. 546 del 1992, la cessazione della materia del contendere, avendo leparti raggiunto, in pendenza del giudizio, un accordo conciliativo per ladefinizione totale della controversia, anche in relazione allacompensazione delle spese.1.1 Tale accordo, sottoscritto dal Direttore Provinciale dell’Agenziadelle Entrate e dalla società contribuente, rappresentata dal procuratorespeciale avv.

Fabio Fargetta, indica le somme dovute, nonché i termini ele modalità di pagamento, ed è stato depositato dalla parte pubblica indata 17 luglio 2025, oltre quindici giorni prima dell’odierna adunanzacamerale.La sua produzione deve essere ritenuta ammissibile ai sensi dell’art.372, secondo comma, c.p.c., trattandosi di documento volto a evidenziareil venir meno dell’interesse all’impugnazione (cfr. Cass. n. 3934/2016,Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 10602/2025).2. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva inquesta sede e comunque in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti inrelazione alla compensazione delle stesse.Numero registro generale 13755/2025Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 10175/2026Data pubblicazione 19/04/20263.

Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia),essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigetto integrale,inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, condisposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come taleinsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n.16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass. n.24384/2025). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 febbraio 2026.Il Presidente