Italian Supreme Court dismisses appeal on IMU tax exemption, ruling appellate court's fact-finding is not reviewable in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by Immobiliare Panoramica SRL against the Regional Tax Court's confirmation of IMU tax assessments. The lower court relied on documentary evidence, such as a 2014 TARI transfer notice and pandemic-era tax credit claims, to infer that the property was managed by a different hotel company. The Supreme Court held that re-evaluating these factual findings constitutes a merits judgment, which is precluded at the stage of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or evidence presented by the lower court, as this would constitute a merits judgment precluded by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
PANORAMICA SRL (C.F. 00107870644), rappresentatoe difeso dall'avv. Sebastiano Civita.-ricorrente-controil Comune Di Salerno (C.F.: 80000330656), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AnnaAttanasio unitamente all’avv. Carmine Gruosso.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria II grado dellaCampania n. 6076/2024, depositata il 28/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere Lavinia SpaventiNumero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/20261.
La Immobiliare Panoramica s.r.l. impugnò gli atti diaccertamento IMU di euro 429.452,00 (anno d’imposta 2020) ed euro419.757,00 (anno d’imposta 2021) presso Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Salerno; riuniti i due ricorsi, essi vennero entrambirigettati, ritenuta la documentazione prodotta dal Comune di Salernoprobante la gestione dell’immobile come albergo da parte di altra società,la Gestione di Hotel e Servizi S.r.l. L’odierna ricorrente propose quindiappello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, contestando l’accertamento effettuato dal primo giudice inordine alla effettiva gestione alberghiera da parte di Gestione di Hotel eServizi S.r.l., siccome basato su mere presunzioni.2.
La Corte regionale ha rigettato l’appello ed ha confermato lasentenza impugnata, valorizzando una serie di documenti, tra cui ladenuncia dell'11.03.2014 di voltura TARI dalla Immobiliare PanoramicaS.r.l. alla Gestione di Hotel e Servizi S.r.l.; il pagamento ad opera diquest'ultima della TARI per l'annualità 2020; la richiesta e ilconseguimento di credito di imposta TARI in forza della normativapandemica, oltre alla definizione in via conciliativa della debitoria TARIper le annualità d al 2015 al 2019, quali circostanze che implicavano ladiretta riferibilità alla Gestione di Hotel e Servizi S.r.l. della produzionedei rifiuti, evidentemente connessi alla gestione alberghiera, e chepostulavano di diritto la detenzione e la gestione della strutturaindipendentemente dalla contabilizzazione degli utili.3.
Avverso la sentenza della CGT di II grado della Campania,emessa in data 28/10/2024, la Immobiliare Panoramica s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.4. Il Comune di Salerno ha depositato controricorso.5. In data 8/8/2025 è stata depositata proposta di definizione exart. 380-bis c.p.c.Numero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/20266. La Immobiliare Panoramica ha depositato nei termini richiestadi decisione di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c., reiterandole argomentazioni già svolte nel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenzaimpugnata ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 115c.p.c., nella parte in cui ha confermato l’esclusione dell’esenzione IMU perl’emergenza epidemiologica Covid -19 in danno alla ricorrenteImmobiliare Panoramica per gli anni 2020 e 2021, avendo ritenuto che agestire l’attività alberghiera del Grand Hotel Salerno fosse stata, neirelativi periodi, la diversa società Gestione di Hotel e Servizi S.r.l. Ciò,alla luce della denuncia dell'11.03.2014 di voltura TARI dalla Immobiliarealla Gestione di Hotel e Servizi S.r.l.; del pagamento ad opera diquest'ultima della TARI per l'annualità 2020; della richiesta ed ilconseguimento di credito di imposta TARI in forza della normativapandemica, oltre alla definizione in via conciliativa della debitoria TARIper le annualità dal 2015 al 2019.
Tali circostanze sono state ritenuteerroneamente - secondo la ricorrente - prova della diretta riferibilità allaGestione di Hotel e Servizi S.r.l. della produzione dei rifiuti evidentementeconnessi alla gestione alberghiera, comportanti la detenzione e lagestione della struttura indipendentemente dalla contabilizzazione degliutili. Secondo la ricorrente, il giudice del gravame avrebbe travisato ilcontenuto degli scontrini emessi dalla Immobiliare Panoramica S.r.l.durante la gestione alberghiera, il dato del pagamento della tassa disoggiorno e, soprattutto, le risultanze contabili emerse dalla consulenzadi parte.
Deducendo, in sintesi, l'errore di percezione sulla ricognizionedel contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente, laCorte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, nel casodi specie, avrebbe quindi compiuto un’errata ricognizione del datoNumero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/2026oggettivo rinveniente dalla documentazione prodotta dall’odiernaricorrente, traendo dalla stessa un contenuto informativo errato, poiposto a base del suo ragionamento logico e che non emerge affatto dallalettura degli atti.1.2.
Il motivo è infondato.Invero, in base all’orientamento di questa Corte «Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale» (Cass., Sez.
Un, n. 5792 del 05/03/2024).Nel caso di specie, è evidente che le doglianze prospettate dalricorrente risultano finalizzate a far valere l’omessa o errata percezionedi fatti, sollecitando complessivamente una rivalutazione delle risultanzeistruttorie che, come noto, risulta preclusa nella sede di legittimità (tra lemolte, Cass. SU n. 34476/2019; Cass. n. 10927/2024; Cass. n.34787/2024), il tutto al fine di far emergere la sussistenza delpresupposto dell’esenzione, che il giudice del gravame ha escluso conmotivazione scevra da vizi logici.Ed invero, il convincimento della CGT Campania si fonda - pursegnalando, tra l’altro, la confusione contabile e gestionale delle duesocietà - sulla valorizzazione del dato relativo alla denuncia in data11.3.2014 di voltura TARI, da Immobiliare Panoramica a s.r.l.
GestioneHotel e Servizi; del pagamento ad opera di quest’ultima della TARI perl’annualità 2020 e della richiesta e conseguimento di credito di impostaNumero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/2026TARI in forza della normativa pandemica, nonché sulla considerazione,per le annualità dal 2015 e 2019, del fatto che la s.r.l. Gestione Hotel eServizi ha definito in via conciliativa la debitoria TARI a seguito di ricorsigiudiziari e sentenze sfavorevoli. A dire del Giudice regionale, «Talicircostanze implicano la diretta riferibilità alla s.r.l.
Gestione Hotel eServizi della produzione dei rifiuti, evidentemente connessi alla gestionealberghiera, e postulano di diritto la detenzione e la gestione dellastruttura».Tali argomentazioni rendono evidente che non vi è stato travisamentodel fatto, ma solo una diversa interpretazione del corredo probatorio daparte del Giudice dell’appello non condivisa dalla ricorrente e tuttavia nonsuperabile nella presente sede tramite la richiesta rivalutazione dellepredette risultanze, che implicherebbe, come detto, un giudizio di merito,precluso in cassazione.2.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatein dispositivo, compresa la condanna di cui all’art. 93, terzo e quartocomma, c.p.c., tenuto conto del disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma,c.p.c.3. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 14.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi,le spese generali e gli accessori come per legge, nonché alla somma di7.000,00 € ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. sempre a favore delComune di Salerno ed all’importo di 2.000,00 ex art. 96, quarto comma,c.p.c., a favore della cassa delle ammende.Numero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteUgo Candia