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Ordinanza Interlocutoria — n. 10136/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses unnotified correction request for clerical errors, ordering notification to establish adversarial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10136/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the request for correcting clerical errors inadmissible because it was filed without notifying the opposing party. Although the request contained specific factual errors regarding the recipient's name and fiscal code, the lack of notification prevented the establishment of a proper adversarial procedure. Consequently, the Court ordered the request to be notified to the other party to convert it into an official correction proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The mere deposit of a correction request without notifying the other party is inadmissible as it cannot create a new procedural type, but if registered ex officio, it converts into an official correction proceeding requiring notification to ensure adversarial proceedings.

Parole chiave

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correction of errors clerical mistakes adversarial proceedings notification requirement Corte di Cassazione procedural inadmissibility ex officio correction

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 17565/2022
SU, n. 4353/2023
Cass., n. 8925/2025

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Testo completo

rantino;ricorrentecontroPOMPA MARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Pompa;resistenteavverso l’ordinanza n. 21788/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata il29/07/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere Valeria Chirico.RILEVATO- che, con ricorso iscritto a ruolo l’8/08/2025, il CONSORZIO DI BONIFICALITORALE NORD ha chiesto la correzione degli errori materiali contenutinell’ordinanza di questa Corte n. 21788/2025, laddove nell’intestazioneriporta erroneamente il codice fiscale dell’Avv.

Michele Scarantino(SCRMHL01H501P anziché SCRMHL64M01H501P) e nel dispositivo dellapronuncia riporta erroneamente:“…condanna il ricorrente, ai sensi dell’art.Numero registro generale 16881/2025Numero sezionale 8918/2025Numero di raccolta generale 10136/2026Data pubblicazione 19/04/202696, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del Comune di Acerradell’ulteriore somma di Euro 500,00…;” anziché: “condanna il ricorrente, aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del Consorziodi Bonifica Litorale Nord dell’ulteriore somma di Euro 500,00;”;- che il ricorso, sebbene iscritto a ruolo, non è stato notificato allacontroparte;- che “il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia dellaCorte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gliulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursilegittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previstidall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguitol'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso dicorrezione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie,a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazionedell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersisufficiente all'integrazione del contraddittorio (Cass., n. 17565/2022).

Intema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità delricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte dicassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instauratoil contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo,prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazioneformale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (SU, n.4353/2023)…” (Cass., n. 8925/2025);- che va, pertanto, instaurato il contraddittorio mediante la notifica delricorso alla controparte P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente termine digiorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica delricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.Il PresidenteLiberato Paolitto