Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares procedure extinct and awards costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation procedure extinct following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, representing the Municipality of Trani, had previously won the lower court decision against the deceased taxpayer's heir, Pietro Deliso. The court ruled that the withdrawal was valid and accepted, leading to the extinction of the proceedings without a substantive ruling on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002 n. 115: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the specific rule regarding the non-refund of the unified contribution applies only to non-victorious appellants in cases where the appeal is not withdrawn.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso.-ricorrente-controDe Liso Pietro – CF DLSPTR54B13F205U - rappresentato e difeso dagliavvocati Lucia Ghinelli unitamente all’avvocato Rossella Disabato-controricorrente-nonché controDe Liso Giovanni - CF DLSGNN22S07L3280 --intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n.1284/2021 depositata il 22/04/2021.Numero registro generale 30129/2021Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 10122/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere Lavinia Spaventi.Rilevato che:1.
Il Comune di Trani ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari, II sezione,depositata il 22.4.2021, pronunciata in controversia relativa ad avviso diaccertamento ICI in rettifica, per l’anno 2010, nei confronti di Giovanni DELISO. Con tale sentenza era stato accolto l’appello del contribuente perdifetto di sottoscrizione dell’avviso da parte del responsabile delprocedimento.2. Giovanni DE LISO è deceduto il 14.12.2021 e il suo erede Pietro DELISO ha resistito con controricorso.3. Nel corso del giudizio, il Comune ricorrente in data 11.12.2025, hadepositato rinuncia al ricorso per cassazione nell’ambito di una più ampiatransazione con l’erede del contribuente, che è stata accettata dalla partecontroricorrente, in data 30.1.2026, con richiesta di compensazione dellespese di lite.Considerato che:1. la rinuncia del ricorrente è rituale perché sottoscritta dalla parte e daldifensore ed è stata accettata dal controricorrente e dai relativi difensori;2. il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;3. l’accettazione ha riguardato la richiesta di compensare le spese legali;4. il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di strettainterpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso diversare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto dellaNumero registro generale 30129/2021Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 10122/2026Data pubblicazione 18/04/2026proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie aquella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:
C ass., Sez. 6^ -3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9maggio 2023, n. 12456). P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del procedimento e compensa le spese digiudizio.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 12febbraio 2026. Il PresidenteUgo Candia