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Ordinanza — n. 10121/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the taxpayer against the municipality's tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10121/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the appeal against the regional tax commission's decision. The municipality did not present defenses, and the taxpayer explicitly requested the waiver of litigation costs. Consequently, the court ruled that no further analysis of the tax liability was necessary as the legal challenge had been voluntarily abandoned.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the party's voluntary withdrawal, rendering the statutory provision regarding the payment of a unified contribution by the losing party inapplicable.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal extinction of proceedings tax appeal litigation costs Cassation appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale distretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater,del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^ -3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
6^ -3, 30 settembre 2015, n.19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass.,Numero registro generale 26329/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 10121/2026Data pubblicazione 18/04/2026Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456

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Testo completo

re, rappresentato e difeso dall'avv. FrancoSarracino.-ricorrente-controComune Avellino in persona del legale rappresentante pro tempore - CF001844530640.-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania- Sez. dist. di Salerno – n. 2972/2022, depositata il 29/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere Lavinia Spaventi.Numero registro generale 26329/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 10121/2026Data pubblicazione 18/04/2026RILEVATO CHE1. V.S. s.rl. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Commissione Tributaria Regionale della Campania – sez. dist.Salerno n. 2972/2/2022 del 29.3.2022, in controversia avete adoggetto un avviso di accertamento ICI in rettifica, per l’anno 2010, neiconfronti del Comune di Avellino;2. il Comune di Avellino non ha presentato difese;3. il ricorrente, in data 26.1.2026, ha depositato rinuncia al ricorsoper cassazione con richiesta di nulla disporre circa le spese di lite;CONSIDERATO CHE1. la rinuncia del ricorrente è rituale perché è stata sottoscritta daldifensore di parte ricorrente e dalla parte personalmente;2. il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia alricorso;3. non vi è luogo sulle spese perché la parte è rimasta intimata enon si è costituita;4. il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale distretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per ilricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributounificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e lastessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma orarichiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione indispositivo (tra le tante:

C ass., Sez. 6^ -3, 30 settembre 2015, n.19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass.,Numero registro generale 26329/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 10121/2026Data pubblicazione 18/04/2026Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023,n. 12456). P.Q.Mla Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data12 febbraio 2026Il PresidenteUgo Candia