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Ordinanza — n. 10058/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, quashing lower court ruling on mortgage notice due to lack of external res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10058/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision annulling a mortgage notice, ruling that the lower court's prior judgment lacked the necessary legal effect. The tax agency argued the previous annulment of payment notices prevented the mortgage notice from being valid, but the court found the prior decision only addressed procedural notification issues without resolving the substantive debt. Consequently, the external res judicata principle did not apply, allowing the mortgage notice to stand.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A prior judgment annulling the underlying payment notices does not create external res judicata regarding the mortgage notice if it merely annuls the payment order without adjudicating the substantive debt or the ritual notification of the collection agent.

Parole chiave

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external res judicata mortgage notice validity tax collection procedure procedural vs substantive annulment of payment orders

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 luglio 2019, n. 19632
Cass. 13 gennaio 2015, n. 341

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Testo completo

a, via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –controCILIA ENRICO– intimato –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledel Lazio – sez. n. 15 - n. 1080/2020, depositata il 25 febbraio2020;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 5 dicembre 2025 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;Numero registro generale 30932/2020Numero sezionale 8562/2025Numero di raccolta generale 10058/2026Data pubblicazione 18/04/20261.

In data 11 febbraio 2015 l’Agente della riscossionenotificava a Cilia Enrico, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria n. 097-2013-2090001130008, relativa almancato pagamento di quattro cartelle di pagamentopregresse, notificate e non onorate.Successivamente, in data 11 febbraio 2016, l’Agente dellariscossione notificava al contribuente avviso di iscrizioneipotecaria sui beni dello stesso.2. Avverso tale avviso di iscrizione ipotecaria Cilia Enricoproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la quale, con sentenza n. 26091/2017,depositata il 1° dicembre 2017, lo rigettava, compensando lespese di lite.3.

Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio – sez. n. 15, con sentenza n.1080/2020, pronunciata il 27 gennaio 2020 e depositata insegreteria il 25 febbraio 2020, accoglieva l’appello ed il ricorsooriginario proposto dal contribuente, con compensazione dellespese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate - Riscossione, sulla base di un unicomotivo (ricorso notificato il 17 novembre 2020).Non si è costituito in giudizio Cilia Enrico, rimasto intimato.5.

Con decreto del 1° agosto 2024 è stata fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanzain camera di consiglio del 17 dicembre 2024, ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.R.G. N. 30932/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 30932/2020Numero sezionale 8562/2025Numero di raccolta generale 10058/2026Data pubblicazione 18/04/2026All’esito di tale adunanza la Corte emetteva ordinanzainterlocutoria n. 7661 del 22 marzo 2025, con la quale venivarichiesta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.Con decreto presidenziale del 18 settembre 2025 venivaquindi fissata per la discussione dinanzi a questa sezionel’adunanza camerale del 5 dicembre 2025, ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente laC.T.R. aveva ritenuto che la C.T.P. di Roma, con sentenza resain altro giudizio, avesse annullato le cartelle di pagamentopresupposte rispetto all’avviso di iscrizione ipotecariaimpugnato, in quanto, nella specie, non poteva essere invocatoil c.d. giudicato esterno, laddove la pronuncia divenutairrevocabile fosse di natura meramente processuale.2.

Il motivo è fondato.2.1. La C.T.R. ha annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria, inquanto la C.T.P. di Roma, in diverso giudizio definito consentenza n. 8936/2018, depositata il 20 aprile 2018 e passatain giudicato, avrebbe annullato le cartelle di pagamentopresupposte, non ritenendo provata la loro rituale notifica aicontribuenti.Va tuttavia rilevato, innanzitutto, che la C.T.P. di Roma, conla sentenza suindicata, non ha annullato le cartelle dipagamento presupposte rispetto all’avviso di iscrizioneipotecaria, ma ha annullato l’intimazione di pagamento emessaR.G.

N. 30932/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 30932/2020Numero sezionale 8562/2025Numero di raccolta generale 10058/2026Data pubblicazione 18/04/2026sulla base di tali cartelle (le medesime poste a fondamentodell’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato), la cui ritualenotifica non era stata provata in giudizio, non essendosi, ilconcessionario per la riscossione, ritualmente costituito in quelgiudizio.Orbene, il decisum formatosi in quell’altro giudizio(indipendentemente ed a prescindere dall’eventuale passaggioin giudicato della sentenza della C.T.P. di Roma) non potevaessere invocato in questa sede, in quanto, innanzitutto, gli attiimpugnati erano diversi, e nessuna statuizione era intervenutain merito alla esistenza o ritualità della notifica delle cartelle dipagamento, essendosi la C.T.R. limitata a prendere atto dellamancata prova di tali notifiche da parte del concessionario perla riscossione.La pronuncia della C.T.P., pertanto, ha un contenutomeramente processuale, e non è quindi idonea alla formazionedel giudicato sul diritto sostanziale affermato in questogiudizio.

Il difetto di prova della notifica delle cartelle, attesa lamancata costituzione, in quel giudizio, del concessionario perla riscossione, pertanto, non ha alcun valore decisorio nelpresente giudizio, mancando un accertamento idoneo adincidere in modo definitivo sulla fondatezza delle pretese dellaricorrente (Cass. 22 luglio 2019, n. 19632; Cass. 13 gennaio2015, n. 341).3. Consegue l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, la qualeR.G.

N. 30932/2020 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 30932/2020Numero sezionale 8562/2025Numero di raccolta generale 10058/2026Data pubblicazione 18/04/2026provvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2025.Il Presidente(Dott.

Maria Luisa De Rosa)R.G. N. 30932/2020 5Cons. est. Valentino Lenoci