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Decreto — n. 9962/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 9962/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the General Prosecutor's Office, challenged a second-instance tax court judgment against Francesco Schepisi and the Tax Collection Agency. The court ruled that this procedural omission constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver of appeal procedural default litigation costs allocation correzione di errore materiale notifica tardiva dei difetti anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25264/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 9962/2026Data pubblicazione 17/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25264/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 9962/2026Data pubblicazione 17/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controSchepisi Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato BrunoChiarantano unitamente all’avvocato Salvatore Rijli-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Calabrian.1098/2024 depositata il 15/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25264/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 9962/2026Data pubblicazione 17/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.153,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Andreina Giudicepietro