Decreto — n. 9944/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuseppe Marini unitamente all’avvocato Ernestina PollarolocontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Statoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Piemonte n.19/04/2022 depositatail 07/01/2022, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrenteha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130del 2022;rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta ilperfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi delcomma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui alcomma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzataunicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 09/04/2026La Presidente TitolareANGELINA-MARIA PERRINO
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 9944/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 5 della legge n. 130del 2022;rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta ilperfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi delcomma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui alcomma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzataunicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 09/04/2026La Presidente TitolareANGELINA-MARIA PERRINO
Testo completo
Giuseppe Marini unitamente all’avvocato Ernestina PollarolocontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Statoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Piemonte n.19/04/2022 depositatail 07/01/2022, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrenteha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130del 2022;rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta ilperfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi delcomma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui alcomma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzataunicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 09/04/2026La Presidente TitolareANGELINA-MARIA PERRINO