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Decreto — n. 9939/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9939/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9939/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato LUCA LEONE unitamente agli avvocati GIACOMO PIZZA, ANTONIOANDREOTTOLAControdall'avvocato MICHELE DI FIOREavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n.2202/07/2021 depositata il 12/03/2021, pronunciata con riferimento ad un attoimpositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal qualerisulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego aisensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 08/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

Regesto Legislator

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Decreto — n. 9939/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal qualerisulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego aisensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 08/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

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Testo completo

ante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato LUCA LEONE unitamente agli avvocati GIACOMO PIZZA, ANTONIOANDREOTTOLAControdall'avvocato MICHELE DI FIOREavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n.2202/07/2021 depositata il 12/03/2021, pronunciata con riferimento ad un attoimpositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal qualerisulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego aisensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 08/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino