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Ordinanza — n. 9930/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows religious congregation's appeal, ruling hotel activity was commercial despite low rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9930/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the religious congregation's appeal against a tax assessment for the IMU tax. The lower court had granted an exemption based on the congregation's low daily rates and social purpose, but the Supreme Court found the activity commercial because charges were not symbolic. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992; Even if an entity pursues social or religious goals, the activity remains economic if performed for a price exceeding a symbolic amount, thereby precluding tax exemption.

Parole chiave

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IMU tax exemption religious organization commercial activity symbolic price social purpose tax burden remitted case deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992
17677/2024 e 17679/2024).Ai fini della prova, devono sussistere tanto il requisito soggettivo e cioè lanatura non commerciale dell'ente quanto il requisito oggettivo e cioè chel'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dall'art. 7 citato(cfr.
Art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 19 novembre 2012 n. 200
Art. 53 Cost.
art. 53 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. T, n. 13966/2016
Cass. sez. T, n. 24500/2009
Cass., Sez. T., n. 6096/2024
Cass. Sez. T, n. 13970/2016
Cass. Sez. T, n. 13970/2016) ha anche chiarito chedeve tenersi conto della decisione della Commissione dell'Unione Europeadel 19 dicembre 2012, che nel valutare se l’ art.
Commissione dell'Unione Europea, 19 dicembre 2012
Decisione n. 2013 del 2023
Tanto è statopoi ulteriormente ribadito dalla recente decisione n. 2013 del 2023.4.
Sez. T, n. 6711/2015
Sez. T, n. 6711/2015; Cass.
Sez. T, n.19072/2019
Sez. T, n.19072/2019, Cass., Sez.
Sez. T n. 34766/2022
T, n.19072/2019, Cass., Sez. T n. 34766/2022 e, più di recente, Cass.
Sez. T,n. 6337/2024
Sez. T,n. 6337/2024; Cass., Sez.
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Testo completo

dall’avvocato Enrico Barbagiovanni- ricorrente -controProcura Generalizia della Congregazione delle Suore Francescanedella Croce del Libano, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Fera- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 769/2024 depositata il 02/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.1. Dagli atti di causa risulta che la Procura Generalizia CongregazioneSuore Francescane Croce del Libano impugnò l’avviso di accertamentoNumero registro generale 18345/2024Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 9930/2026Data pubblicazione 17/04/2026dell’imposta unica comunale (IUC) IMU per l’anno 2013, prot. n. 32306del 22 novembre 2018, con il quale il Comune di Roma accertò econseguentemente liquidò una maggiore imposta IMU di complessivi Euro14.828,93 dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale diRoma.Il ricorso fu respinto e la decisione appellata dall’odiernacontroricorrente.L’appello fu integralmente accolto.Il giudice di secondo grado ritenne sussistenti sia il requisitosoggettivo sia il requisito oggettivo richiesti dalla legge per l’esenzione dicui all’art. 7, comma 1, lett.

i) del d.lgs. n. 504 del 1992.Con particolare riguardo al requisito oggettivo, il Giudice di appello noncondivise l’impostazione della Commissione Tributaria provinciale, secondocui “l’attività posta in essere nell’immobile non risulta essere riferibile aduna ospitalità rivolta al perseguimento di peculiari fini spirituali-assistenziali”. Analizzando le prove prodotte dalle parti così osservò chefosse erronea la decisione del giudice di primo grado.Sotto altro profilo il giudice di merito affermò che “la Congregazione haprodotto la certificazione Istat da cui risulta il numero degli ospiti perl'anno in discussione (doc.5). Ha inoltre prodotto il bilancio relativoall'anno 2013 (doc.

6) da cui risultano ricavi per 170.000 euro e unprospetto redatto secondo le risultanze della predetta certificazione, da cuisi ricava che le presenze giornaliere nell'anno sono state 8273. Questadocumentazione non è stata contestata dal Comune appellante. Dividendoi ricavi per il numero delle presenze giornaliere si ottiene un ricavo perpresenza giornaliera pari ad euro 20,60.Pare evidente che tale risultato comporta una remunerazione mediagiornaliera, comprensiva della sommatoria tra camere per le quali venivacorrisposto un corrispettivo e camere concesse in uso gratuito, del tuttoinferiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivitàNumero registro generale 18345/2024Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 9930/2026Data pubblicazione 17/04/2026svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, comerichiesto dal già citato art. 4, comma 1, lett.

b) del D.M. 19 novembre2012 n. 200, essendo notorio che nell'anno di riferimento i corrispettivimedi per una notte in camera singola in albergo 2 stelle nella città diRoma erano superiori ai 40-45 euro”.Avverso la predetta sentenza propone ricorso Roma Capitale affidato adue motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, Roma Capitale ha dedotto laviolazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,dell’articolo 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 e dell’articolo 7, comma1, del d.lgs. n. 504 del 1992.Secondo la ricorrente il giudice di merito avrebbe erroneamente valutatole risultanze acquisite in corso di causa, così pervenendo ad una errataapplicazione delle disposizioni innanzi citate.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli articoli 2697 e 2712c.c. nonché 215 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbericonosciuto l’esenzione IMU privando di efficacia probatoria le riproduzioniinformatiche prodotte in giudizio dall’Amministrazione Capitolina enonostante l’odierna controricorrente non avesse tempestivamentedisconosciuto tale documentazione secondo il disposto di cui all’art. 215,comma 1, n.

2) c.p.c., né abbia assolto l’onere della prova di cui all’art.2697 c.c.Secondo il Comune di Roma Capitale, il giudice di merito avrebbe violato ilcriterio di riparto dell'onere della prova, giungendo all’accertamento dellanatura non commerciale dell’attività svolta “sulla base di risultanze nonunivoche e non decisive e, anzi, privando, travisando e contraddicendo lavalenza probatoria della documentazione prodotta in attidall’Amministrazione”.Numero registro generale 18345/2024Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 9930/2026Data pubblicazione 17/04/20263.

I motivi possono trattarsi congiuntamente e sono fondati. Ilcontribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisitidell'esenzione mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato,pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità diun'attività commerciale (Cass. Sez. T, n. 6711/2015; Cass. Sez. T, n.19072/2019, Cass., Sez. T n. 34766/2022 e, più di recente, Cass. Sez. T,n. 6337/2024; Cass., Sez. T, nn. 17677/2024 e 17679/2024).Ai fini della prova, devono sussistere tanto il requisito soggettivo e cioè lanatura non commerciale dell'ente quanto il requisito oggettivo e cioè chel'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dall'art. 7 citato(cfr.

Cass. Sez. T, n.13966/2016). Non rileva, quindi, la destinazione degliutili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, checostituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venirmeno il carattere commerciale dell'attività (Cass. sez. T, n. 24500/2009).Resta quindi fermo che, pur mantenendo l'ente impositore veste di attorein senso sostanziale, è onere del contribuente fornire la prova in giudiziodei presupposti dell'esenzione invocata, ponendosi quest'ultima quale fattoimpeditivo della pretesa di prelievo e, in definitiva, quale causa diinoperatività dell’obbligo di generale contribuzione ex art. 53 Cost. (cosìCass., Sez.

T., n. 6096/2024).Questa Corte (cfr. Cass. Sez. T, n. 13970/2016) ha anche chiarito chedeve tenersi conto della decisione della Commissione dell'Unione Europeadel 19 dicembre 2012, che nel valutare se l’ art. 7 comma 1, lett.

i) deld.lgs. n. 504 del 1992, in tema di esenzione ICI, nelle sue diverseformulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto diStato in violazione del diritto dell'Unione, ha precisato che anche un entesenza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni oservizi sul mercato.La Commissione ha osservato che anche laddove un'attività abbia unafinalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione diNumero registro generale 18345/2024Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 9930/2026Data pubblicazione 17/04/2026carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titologratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.

Tanto è statopoi ulteriormente ribadito dalla recente decisione n. 2013 del 2023.4. Il giudice di merito, con riferimento alla attività ricettiva esercitata neilocali de quo (casa per ferie) ha osservato che la stessa era esercitatasenza fine di lucro e per finalità di solidarietà sociale, e che le rette per glialloggi (con una media di 20 euro ad alloggio) erano significativamenteridotte rispetto ai prezzi di mercato.In conformità ai principi innanzi riportati, si devono considerare irrilevanti- ai fini tributari - le argomentazioni sulle finalità solidaristiche checonnotano l'attività ricettiva in questione, posto che, come la stessa Cortedi Giustizia ha accertato, l'attività ricettiva non era svolta a titolo gratuito,né dietro versamento di un importo simbolico, ma anzi ad un prezzo chepur ponendosi in una fascia medio bassa costituisce comunque offerta diservizi dietro corrispettivo.5.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione,anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, il 25.3.2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla