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Ordinanza Interlocutoria — n. 9885/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of notification to necessary co-litigant Ader requiring new role assignment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9885/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal for lack of notification to the necessary co-litigant, Ader. Although Ader participated in lower courts, the first-instance judgment failed to formally notify them, violating procedural integrity. Consequently, the Court ordered the integration of the adversarial process and remitted the case to a new hearing role.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: In cases of necessary procedural co-litigation, the court must verify the integrity of the adversarial process and order the integration of the co-litigant if they were not notified in the contested judgment, thereby suspending the appeal's examination until such integration occurs.

Parole chiave

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necessary procedural co-litigation integrity of adversarial process lack of notification integration of co-litigant remission to new role tax administration appeal procedural defect

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
27437 del 19/11/2008) va disposta, ai sensi dell'art. 331 cod.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380bis.1 c.p.c.
art. 380 bis c.p
art. 331 cod. proc. civ
27437 del 19/11/2008) va disposta, ai sensi dell'art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017
sez. 5, Sentenza n. 27437 del 19/11/2008
26433 del 08/11/2017;sez. 5, Sentenza n. 27437 del 19/11/2008) va disposta, ai sensi dell'art.

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Testo completo

presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;ricorrente -controDHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CarloD’Amico, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamenteNumero registro generale 1037/2025Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 9885/2026Data pubblicazione 16/04/2026domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore:carlo.damico@avvocatismcv.it;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 6429/22/2024, della Corte di Giustizia diII grado della Campania, depositata in data 12.11.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;RILEVATO CHE1.

L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, concui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania aveva accoltol’appello proposto da Dhi Di Nardi Holding Industriale s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, nei confronti dell’Ufficio e dell’Agenzia delleentrate-Riscossione avverso la sentenza n. 3410/04/2023 della CommissioneTributaria Provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso proposto dallasocietà avverso cartella di pagamento con la quale, a seguito di controlloautomatizzato, ex artt. 36-bis del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR n.633/72,afferente il MU 2018, per l’anno 2017, l’Amministrazione aveva iscritto a ruolostraordinario, ai sensi dell’art. 15-bis del DPR n. 602/73, l’intero importo delleimposte dichiarate dalla contribuente e non versate, in considerazione, ad avvisodell’Amministrazione della procedura di concordato preventivo alla qualerisultava sottoposta la società medesima.2.

Resiste, con controricorso, la società contribuente.3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.Numero registro generale 1037/2025Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 9885/2026Data pubblicazione 16/04/20264. L’Agenzia delle entrate ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380bis.1 c.p.c.5. L’Agenzia ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHE1.Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso si impone la verifica dellaintegrità del contraddittorio; al riguardo, va rilevato che il ricorso per cassazionenon risulta essere stato notificato nei confronti di ADER che però dalla sentenzaimpugnata si evince avere preso parte ai precedenti gradi di merito;2.Trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale(Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017;sez. 5, Sentenza n. 27437 del 19/11/2008) va disposta, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione delcontraddittorio, nei confronti di ADER, assegnando termine all’Agenzia delleentrate per tale adempimento.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle entratetermine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza perintegrare il contraddittorio nei confronti di ADER.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente