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Ordinanza Interlocutoria — n. 9881/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court interpretation on tax penalty scope.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9881/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding disputed invoices. The applicant argued that the tax authority relied on mere presumptions without concrete evidence of non-existent operations or lack of personnel. However, the Court found that the first two grounds for cassation were not admissible because they intersected with a pending interpretation by the Supreme Court's Plenary Section regarding the scope of criminal acquittals in tax matters. Consequently, the case was remanded to the lower court to await the Plenary Section's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 21-bis D.Lgs. 74/2000: When a cassation appeal concerns the scope of a criminal acquittal's effect on tax liability and conflicts with a pending interpretation by the Plenary Section, the case must be remanded pending that ruling.

Parole chiave

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tax appeal criminal acquittal remand for interpretation presumption of fraud Supreme Court Plenary

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Primo motivo: “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio chesono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360comma 1, n.
Art. 19, comma 1 D.P.R. 26.10.1972 n. 633
Art. 54, comma 2 D.P.R. 26.10.1972 n. 633
Art. 109 D.P.R. 917/1986
633, dell'art. 109 D.P.R.917/1986, nonché degli artt.
Art. 39 D.P.R. 600/1973
Art. 2729 c.c.
Art. 32, nn. 2 e 7 D.P.R. n. 600/73
Terzo motivo: “Violazione dell'art. 32, nn. 2 e 7 D.P.R. n. 600/73, inrelazione all'art.
Art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000
I primi due motivi incrociano il tema dell’ambito di applicazione delneointrodotto art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000 attualmente all’esamedelle Sezioni unite di questa Suprema Corte investite dall’ordinanzainterlocutoria della Sez.
art. 109 D.P.R.917/1986
633, dell'art. 109 D.P.R.917/1986, nonché degli artt.
artt. 39 D.P.R. 600/1973
109 D.P.R.917/1986, nonché degli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria della Sez. 5 Civ. del 4 marzo 2025, n. 5714

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Testo completo

appresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-controSicchitiello Francesco-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche-Ancona n. 463/2017 depositata il 01/08/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Numero registro generale 28318/2018Numero sezionale 2626/2026Numero di raccolta generale 9881/2026Data pubblicazione 16/04/2026Rilevato che:1. SICCHITIELLO Francesco, titolare di ditta individuale attiva nelsettore edile, era attinto da avviso di accertamento mediante il qualel’Agenzia delle entrate, in recepimento di PVC del 19 aprile 2008 della GdF,rettificando la dichiarazione dei redditi per l’a.i. 2003 (come da sentenzain epigrafe: l’indicazione dell’a.i. 2004 contenuta nel ricorso percassazione deve ritenersi frutto di errore materiale, tenuto conto dellapendenza, in riferimento a questo a.i., di ricorso rubricato al n. 4517 del2018 r.g. chiamato a questa stessa udienza), formulava, per quanto diresiduo interesse nel presente giudizio, due rilievi:- indeducibilità dei costi ed indetraibilità dell’IVA relativamente afatture per operazioni inesistenti;- operazioni di conto corrente non giustificate.Dal ricorso per cassazione (p.

8) apprendesi che, “con ricorso alla CTP,il contribuente ha sostenuto: quanto al rilievo in tema di operazioniinesistenti, il rilievo dell'assoluzione conseguita in sede penale […]; quantoalle movimentazioni bancarie, con riferimento al conto corrente n. 921,cointestato con il coniuge, che era stato utilizzato soltanto per la gestionedei titolo azionari, [e,] con riferimento al conto corrente 1014 (cointestatocon il sig. Ottaviano Gilberto), che era stato utilizzato per operazioniconnesse alla partecipazione alle aste giudiziarie immobiliari e la gestionedegli immobili acquistati, producendo in relazione a ciascuno deimenzionati conti un prospetto illustrativo”.Più nel dettaglio, relativamente al primo rilievo, dalla sentenzaimpugnata apprendesi che il contribuente “eccepiva che erano statierroneamente contestati oneri deducibili per operazioni inesistenti e ricaviextra contabili non dichiarati.

In particolare, gli venivano contestatequattro fatture, di cui solo per due era pendente presso il Tribunale diUrbino un procedimento penale […]”.Numero registro generale 28318/2018Numero sezionale 2626/2026Numero di raccolta generale 9881/2026Data pubblicazione 16/04/20262. Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso del contribuente,osservando, in estrema sintesi (come da motivazione della sentenza diprimo grado riportata in quella impugnata) che, “circa la presuntaemissione di fatture per operazioni inesistenti[,] […] la tesi dell'ufficio èbasata su semplici presunzioni che non posseggono i requisiti di gravità,precisione e concordanza.

Invero nel caso in esame nessun elementoconcreto supporta la predetta presunzione che come tale non può di persé essere considerata prova sufficiente […]. Al contrario, la difesa delricorrente osserva che le opere sono state realizzate e che i pagamentisono stati eseguiti […]”.3. Proponeva appello l’Ufficio, mediante il quale – prosegue lasentenza impugnata – insisteva sul coinvolgimento del contribuente inoperazioni inesistenti e deduceva l’omessa pronuncia sui rilievi scaturitidalle indagini bancarie. Si costituiva il contribuente, controdeducendo espiegando appello incidentale avverso la statuizione di compensazionedelle spese.4.

La CTR delle Marche, con la sentenza impugnata, rigettava entrambigli appelli, principale dell’Ufficio ed incidentale del contribuente,osservando:- non sussiste l’omessa pronuncia sui rilievi scaturiti dalle indaginibancarie da parte del primo giudice poiché “il giudicante di primo grado,accogliendo alcune delle tesi del contribuente, ha ritenuto assorbiti gli altririlievi formulati dall'Ufficio[,] ritenendoli incompatibili con la soluzioneadottata”;- in punto di rilievo fondato sulla contestazione di operazioniinesistenti, “il contribuente ha depositato in atti sentenza n. 19/2010 resain data 18/01/2010 con la quale il Tribunale di Urbino ha assolto il Sig.Sicchitiello Francesco dal reato di violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n.74/2000 in relazione a n. 2 fatture emesse dalla ditta individuale MartinaNumero registro generale 28318/2018Numero sezionale 2626/2026Numero di raccolta generale 9881/2026Data pubblicazione 16/04/2026Luigi e dalla ditta Orlando Michele, fatture ritenute emesse a fronte dioperazioni ritenute inesistenti ed oggetto di ripresa fiscale.

Il Giudicepenale ha sostenuto in sentenza che: ‘Non è stata raggiunta la prova di uncomportamento fraudolento del Sicchitiello Francesco atteso che le fatturein questione risultano emesse a fronte di prestazioni effettivamenteeseguite’”. Fermo il doppio binario penale-tributario, tuttavia “lo stessoGiudice tributario non può discostarsi da quanto deciso in·sede penalesoprattutto se i fatti accertati sono i medesimi per i quali l'Ufficio hapromosso l'accertamento nei confronti del contribuente”;- “in ogni caso, questo Giudice del gravame ritiene che, esaminati gliGiudice penale ad assolvere il Sig.

Sicchitiello con la motivazione ‘il fattonon sussiste’”: mentre “il contribuente ha sufficientemente dimostrato, perquanto concerne le fatture contestate, la loro corrispondenza con l'attivitàsvolta […,] l'Ufficio, a fronte di tali elementi probatori forniti dalcontribuente, ha opposto soltanto ragionamenti presuntivi privi di concretoed effettivo riscontro soprattutto documentale […]”.- quanto al rilievo riguardante gli esiti delle indagini bancarie, “ilcontribuente ha sufficientemente giustificato le operazioni di prelevamentoe di versamento, corredando gli assunti con allegazioni di dichiarazionisottoscritte sia dagli interessati alle operazioni ivi figuranti e sia daibeneficiari delle somme prelevate.

Tra dette allegazioni assumonocertamente significativa valenza probatoria le dichiarazioni sostitutivedell'atto di notorietà […]. Per converso, l’Ufficio non ha contestato in modospecifico e puntuale il contenuto di tali allegazioni […]”. Inoltre, leoperazioni di conto assumono rilievo probatorio solo se documentalmenteriscontrate.5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tremotivi. Il contribuente resta intimato.Numero registro generale 28318/2018Numero sezionale 2626/2026Numero di raccolta generale 9881/2026Data pubblicazione 16/04/2026Considerato che:1.

Primo motivo: “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio chesono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360comma 1, n. 5 c.p.c. con riferimento al capo della sentenza impugnatarelativo al rilievo n. 1 - fatture Martina e Orlando”.1.1. “La C.T.R. omette l'esame del fatto che le due ditte che avevanoemesso le due fatture contestate aventi entrambe ad oggetto lavori edilipresso il cantiere di ristrutturazione della struttura alberghiera inMontegrimano […] non avevano il personale necessario alle propriedipendenze ed inoltre in occasione delle verifiche ‘in situ’ compiute dallaGdF non si riscontrava la presenza di personale di tali ditte”.

Ciò emergedal PVC (riprodotto “in parte qua”). “Non ricorre la preclusione in parola inquanto la sentenza di primo grado non si è pronunciata su tali fatti”.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 19comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dell'art. 109 D.P.R.917/1986, nonché degli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 2729 c.c. in relazioneall'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento al capo della sentenzaimpugnata relativo al rilievo n. 1 - fatture Marina e Orlando e fattureMensor”.2.1. “La CTR afferma che:

a) la controprova incombente alcontribuente sarebbe soddisfatta dalla correttezza contabile e dallaesibizione dei mezzi di pagamento;

b) la prova dell'inesistenza incombenteall'Ufficio richiederebbe l'accertamento del c.d. ‘flusso di ritorno’, ossia larestituzione di parte delle somme al beneficiario della frode”. Tali assuntisono erronei, alla stregua di giurisprudenza di legittimità.3. Terzo motivo: “Violazione dell'art. 32, nn. 2 e 7 D.P.R. n. 600/73, inrelazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., con riferimento al capo dellasentenza impugnata relativo al rilievo n. 2”.Numero registro generale 28318/2018Numero sezionale 2626/2026Numero di raccolta generale 9881/2026Data pubblicazione 16/04/20263.1.

Secondo la CTR, “da una parte le risultanze dell'indaginefinanziarie non sarebbero di per sé idonee a fondare l'accertamento edall'altra la produzione di generiche dichiarazioni di terzi sarebbesufficiente a vincere la presunzione di legge che assiste tale tipologia diaccertamento”. Tali assunti sono erronei, alla stregua di giurisprudenza dilegittimità.4. I primi due motivi incrociano il tema dell’ambito di applicazione delneointrodotto art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000 attualmente all’esamedelle Sezioni unite di questa Suprema Corte investite dall’ordinanzainterlocutoria della Sez. 5 Civ. del 4 marzo 2025, n. 5714, per risolvere ilcontrasto interpretativo insorto relativamente agli effetti del giudicatopenale assolutorio: se limitati alle sole sanzioni amministrative o estesoanche alla determinazione del tributo.5.

Sorge dunque necessità di disporre rinvio della causa a nuovo ruoloin attesa della pronuncia delle Sezioni Unite , nel frattempo demandandoalla Cancelleria l’acquisizione dei fascicoli di merito.La Corte P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SezioniUnite sulla questione rimessa con ordinanza n.5174/2025 , demandandoalla Cancelleria di acquisire i fascicoli di merito.Così deciso a Roma, lì 20 marzo 2026Il PresidenteRoberta Crucitti