Cassation court dismisses appeal where tax authority changes assessment reasons post-filing without new act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision. The tax authority had initially issued an assessment based on insufficient data, which the taxpayer successfully challenged, but later discovered additional facts via satellite surveys that increased the taxable area. The authority attempted to modify the original assessment's reasoning to include these new findings during the ongoing litigation. The court ruled that changing the factual basis of an administrative act after its issuance requires a new, separate impository act; therefore, the authority could not alter the grounds of the original act within the existing legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; The modification of the factual basis of an administrative act after its issuance necessitates a new impository act, precluding the authority from altering the original act's reasoning during subsequent litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e difesa dall'avvocato Stefano Guidotti unitamenteall’avvocato Renato Cicerchia- ricorrente -controDi Manno Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Silvestro Carboni ed elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’avvocato Michelangelo Salvagni, in Roma,via Germanico 172- controricorrente –controComune di Priverno-Intimato-Numero registro generale 26130/2020Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 9817/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez.dist. di Latina, n. 7329/2019 depositata il 27/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.1.
Dagli atti del giudizio risulta che Tre Esse Italia s.r.l. riscontrò in capoalla società Di Manno s.r.l. (esercente attività di commercio di vernici,colori e materiali per l’edilizia) l’incompleta denuncia ed il parzialeversamento della TARSU in relazione alle annualità 2010, 2011 e 2012(per complessivi € 25.041,00 il primo e € 12.391,00 il secondo,comprensivi di sanzioni ed interessi).Tre Esse Italia s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione, accertò, inparticolare, che la superficie tassabile, a seguito di ulteriori attività diverifica e controllo anche con rilevazioni satellitari, era pari a mq 1.412 inluogo dei mq 220 dichiarati dalla società contribuente.innanzi indicati.Di Manno s.r.l. contestò le risultanze degli avvisi ed in primo grado ilricorso fu accolto per carenza di motivazione dell’atto impugnato.Successivamente, in data 11.6.2018, l’ente impositore comunicò allasocietà la rideterminazione degli importi dovuti e ciò anche inconsiderazione delle sentenze favorevoli nelle more intervenute.Tre Esse Italia s.r.l. propose, quindi, appello che venne respinto.Nel corso del giudizio l’ente impositore contestò l’illegittimità dellasentenza impugnata, anche alla luce delle verifiche effettuatesuccessivamente.
Chiese, quindi, di riformare la sentenza per la debenzadella tassa in relazione alla minor superficie di 211 mq totali, rispetto ai220 iscritti a ruolo.Numero registro generale 26130/2020Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 9817/2026Data pubblicazione 16/04/2026In particolare, fu osservato che “i primi giudici hanno pronunciato lasentenza con cui hanno affermato la carenza di motivazione dell’attoaccertativo, del tutto correttamente e, invero, condivisibilmente, inriferimento ai fatti ed ai dati contenuti nell’atto impugnato.
Di fatti aconferma di questo fatto si osserva che le doglianze espresse con ilpresente appello non riguardano il contenuto della sentenza impugnata,ma riguardano fatti successivamente rinvenuti, a seguito di attività diverifica svolta successivamente sia all’emissione dell’avviso diaccertamento che finanche dell’impugnata sentenza. Orbene si ritiene che,invece, tale attività accertativa avrebbe dovuto essere propedeuticaall’Accertamento medesimo. Conseguentemente, si ritiene che l’enteappellante, con gli argomenti oggi dedotti, abbia profondamentemodificato il thema decidendum, così ponendo in essere una violazione delprincipio devolutivo tantum devolutum quantum appellatum nonché laviolazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, con riferimento alle specifichecensure dei capi della sentenza impugnata.Il proposto appello, invero ai limiti dell’ammissibilità, deve essere respintoe le spese di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00, seguono lasoccombenza”.Avverso la predetta decisione, Tre Esse Italia s.r.l. propone ricorso affidatoa tre motivi.
Resiste con controricorso Di Manno s.r.l. Il Comune diPriverno è rimasto intimato.La ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza, ex artt. 57 deld.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., per aver affermato che la revoca parziale degli atti diaccertamento avvenuta in pendenza di causa costituisse un mutamentodel thema decidendum.Numero registro generale 26130/2020Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 9817/2026Data pubblicazione 16/04/20262.
Con la seconda censura si denuncia la nullità della sentenza, ex art. 53del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui il giudice di merito ha ritenutoche l’appello fosse privo di specifiche censure ai capi della sentenzaimpugnata.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1, comma 162,della l. n. 296 del 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peraver il giudice di merito erroneamente affermato che gli atti diaccertamento impugnati non fossero correttamente motivati.I tre motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.L’ufficio non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziatinell’avviso di accertamento o di liquidazione e non può invocare afondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all’attoimpositivo (Cass. n. 13163 del 16/05/2019).
La motivazione dell’avviso,infatti, assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto didifesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibilidall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente unacorretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare imotivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibiliargomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondantil’impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale dibuona amministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua allefinalità della legge, permettendo di comprendere la “ratio” della decisioneadottata (Cass. n. 22003 del 17/10/2014).Pertanto, l'integrazione o la modificazione dell'originario avviso diaccertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale, daformalizzarsi, a garanzia del contribuente, con l'adozione di un nuovo attoimpositivo che, sostituendosi al primo, indichi i nuovi elementi di fatto, dicui è sopravvenuta la conoscenza; di regola non necessitano di forme oNumero registro generale 26130/2020Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 9817/2026Data pubblicazione 16/04/2026motivazioni particolari le riduzioni della pretesa originaria, non integrantedi per sé una nuova pretesa, salvo che le modificazioni apportate allapretesa fiscale introducano elementi innovativi, idonei a modificare ilfondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il primo attosostituito (Cass. n. 39808 del 14/12/2021).La società concessionaria, con l’atto di rettifica e con le difese che haspiegato nel giudizio di seconde cure, ha sostanzialmente cambiato leragioni della pretesa impositiva fondandola sul sopralluogo effettuatosuccessivamente agli anni di imposta oggetto dell’accertamento.
Peresercitare la pretesa sulla base di questa nuova e diversa ragione, l’ufficioavrebbe dovuto emettere un nuovo atto impositivo, corredato dellarelativa motivazione. Le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnanoinfatti i confini del processo tributario, che è un giudizio di impugnazionedell'atto, essendo precluso all'ufficio finanziario di porre a base dellapropria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio lamotivazione dell'atto stesso (ex multis Cass., Sez. T, n. 6103/2016; Sez.T, n. 29996/2022; Cass., Sez. T n. 4339/2024), atteso che le ragioniposte a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modificae/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa delricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.In conclusione, il ricorso è respinto.4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sedovuto. P.Q.MNumero registro generale 26130/2020Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 9817/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.486,00 per compensi,oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 13.03.2026.Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI