Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling tax authority cannot change assessment grounds after issuance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the Regional Tax Commission's decision, allowing the taxpayer's original appeal against a tax assessment. The authority had attempted to modify the taxable area based on a new inspection five years later, arguing the initial assessment was erroneous. The court held that tax authorities cannot alter the factual and legal grounds of an assessment during litigation, as the taxpayer's defense is strictly limited to the reasons originally stated in the act. Consequently, the court rejected the authority's new evidence and upheld the taxpayer's claim that the original assessment was unmotivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The grounds of a tax assessment act cannot be modified or supplemented during the contentious phase, as the taxpayer's defense is limited to the reasons originally presented in the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a dall’avvocato Silvestro Carboni, domiciliata pressolo studio dell’avvocato Michelangelo Salvagni, in Roma via Germanico n.-ricorrente-controTre Esse Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato Renato Cicerchia, elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’avvocato Stefano Guidotti, in Roma, viaPanisperna n. 95-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez.dist. di Latina, n. 746/2020 depositata il 12/02/2020.Numero registro generale 29275/2020Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 9816/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.1.
Dagli atti del giudizio risulta che la società Di Manno s.r.l. (che esercital’avviso di accertamento, originato dall’infedele dichiarazione della societàcontribuente, per la maggiore imposta TARES relativa all’annualità 2013.Con tale avviso Tre Esse Italia s.r.l., concessionaria del servizio diriscossione, riscontrò che la superficie tassabile era pari a mq 1.442 inluogo dei 220 dichiarati dalla società contribuente.Quest’ultima contestò le risultanze dell’avviso evidenziando di svolgerela propria attività in una porzione dell’immobile, pari a 150 mq esuccessivamente ampliati a 220 mq e di non avvalersi del servizio diraccolta rifiuti del comune di Priverno, trattandosi di rifiuti speciali per iquali era obbligata ex lege ad avvalersi di operatori specializzati.Il ricorso fu accolto.Nel dettaglio, il giudice di primo grado ritenne, ancorché l’avviso fossemotivato, che, con riguardo alla superficie tassabile, attraverso l’analisidella documentazione catastale prodotta, l’attività commerciale di DiManno era svolta in un’area pari a 220 mq (ossia il sub 3, identificato concategoria D8) e non 1.442, come diversamente accertato dall’Agenzia.Nel merito l’avviso fu ritenuto non motivato sia con riferimento aipresupposti di fatto che alle ragioni giuridiche fondanti l’atto.Quanto alla esenzione per produzione di rifiuti speciali, il giudice dimerito accertò che la società contribuente non si era avvalsa per losmaltimento del servizio del Comune di Priverno ma di operatori speciali, ela prova fu rinvenuta nei contratti intercorsi con alcune società privatespecializzate nella gestione, smaltimento e raccolta di rifiuti speciali nonNumero registro generale 29275/2020Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 9816/2026Data pubblicazione 16/04/2026pericolosi.
Il giudice di merito accertò che dal 1994 la società contribuenteaveva presentato regolare denuncia al Comune.La decisione fu impugnata dalla concessionaria del servizio diriscossione e la C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, accolsel’appello.Quanto alla censura di erroneità delle superfici tassabili, Tre Esse Italias.r.l., dopo aver ricostruito le ragioni poste a fondamento dell’avviso, ed inparticolare dell’area individuata come tassabile, chiarì come l’area dovessediversamente ricondursi a distinti soggetti, in sostanza tutti riconducibili altitolare della società ricorrente e ad altra società riconducibile anch’essa alDi Manno.Per quel che maggiormente rileva in questa sede, la società diriscossione, a fondamento della correttezza dell’individuazione dell’areatassabile, rappresentò di aver effettuato nel 2018 un sopralluogo dal qualeemerse che l’area occupata dalla contribuente (“come da tabella analiticadei locali presenti nelle unità immobiliari”) era pari a 431 mq mentre larestante parte era da imputarsi alla società Edilcolore s.r.l..Sicché, all’esito di tale sopralluogo, la concessionaria avevaprovveduto a rideterminare le superfici tassabili e le aveva comunicate viaPEC al procuratore della società contribuente.impugnato.La C.T.R., preso atto della modifica in punto di superficie tassabile,osservò che l’avviso impugnato, sebbene in quell’aspetto errato, eracomunque motivato correttamente (in quanto contenente normativa diriferimento, prospetto informativo con indicazione della tassa, sanzioni einteressi e motivazione in senso stretto, tutti i dati necessari per ladeterminazione dell’importo dovuto, tariffa superficie ecc. e gli altri datinecessari).Numero registro generale 29275/2020Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 9816/2026Data pubblicazione 16/04/2026Si osservò che, per quanto poi la rettifica fosse stata erroneamentenotificata al difensore e non alla società contribuente, ben il giudiceavrebbe potuto comunque delibare nel merito la questione sottopostaglicon l’atto di appello.Nel merito, quindi, si escluse che Di Manno s.r.l. avesse dimostrato diavere diritto all’esenzione dal tributo in assenza di comunicazione alComune.Tanto emergeva dal contenuto dell’art. 10 del regolamento comunale diPriverno ove si faceva esplicito riferimento alla necessità di una denunciaoriginaria o di variazione.A sostegno dell’assunto fu richiamata Cass., Sez. 5, n. 4961/2018.All’esito il giudice di merito affermò che la pretesa tributaria avrebbedovuto essere rideterminata, in diminuzione, prendendo come baseimponibile quella inferiore indicata (mq 431) nell’accertamento notificatovia PEC al procuratore costituito della società, non impugnato dalcontribuente.Avverso la predetta decisione ricorre Di Manno s.r.l. con cinque motivi.Resiste con controricorso la società concessionaria del servizio diriscossione.Le parti in prossimità dell’udienza hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 53 e 57 deld.lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.Il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sulla eccepitainammissibilità dell’appello.Il ricorrente evidenzia al riguardo di aver eccepito che l’appellopromosso da Tre Esse s.r.l. non aggredirebbe la sentenza di primo gradoma sarebbe fondato su circostanze successive, traenti origine nelNumero registro generale 29275/2020Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 9816/2026Data pubblicazione 16/04/2026sopralluogo effettuato nel 2018, sicché i motivi dedotti sarebberoinammissibili.Il motivo è infondato avendo il giudice, che ha accolto l’appello dellasocietà concessionaria, implicitamente disatteso l’eccezione formulata daDi Manno s.r.l.Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comportiuna statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersiravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel sensoche la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n. 25719/2024).2.
Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 7, comma 1,della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 l. 241 del 1990 nonché dell’art. 1,comma 162, della l. 296 del 2006 nonché del regolamento comunaleTARES in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per nullità dell’avviso percarenza di motivazione.Non potrebbe, come fatto dal giudice di merito, ritenersi ben motivatol’avviso atteso che la superficie indicata era erronea (e diversa comesuccessivamente emerso in sede di rettifica).Nella sostanza, avendo la concessionaria mal individuato la superficietassabile l’avviso non potrebbe che essere carente di motivazione e ciò amaggior ragione considerando peraltro che dall’errata superficie tassabilediscende l’errata individuazione del quantum dovuto.Sempre nell’ambito della censura si osserva che la rettifica operatadalla Tre Esse è intervenuta cinque anni dopo l’anno di imposizione, dueanni dopo l’avviso, successivamente alla pronuncia di primo grado cheaveva annullato in toto l’atto impositivo.Numero registro generale 29275/2020Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 9816/2026Data pubblicazione 16/04/2026Questa rettifica successiva avrebbe quindi determinato un mutamentosostanziale del thema decidendum in danno del contribuente e del suodiritto di difesa tanto più che la riduzione della pretesa impositiva nondipenderebbe dall’eccezione di parte sollevata in giudizio ma da autonomae successiva attività accertativa, modificando “successivamente lamotivazione dell’avviso di accertamento”.2.1.
Il motivo è fondato.L’ufficio non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziatinell'avviso di accertamento o di liquidazione e non può invocare afondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all'attoimpositivo (Cass. n. 13163 del 16/05/2019). La motivazione dell'avviso,infatti, assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto didifesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibilidall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente unacorretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare imotivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibiliargomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondantil'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale dibuona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua allefinalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisioneadottata (Cass. n. 22003 del 17/10/2014).Pertanto, l'integrazione o la modificazione dell'originario avviso diaccertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale, daformalizzarsi, a garanzia del contribuente, con l'adozione di un nuovo attoimpositivo che, sostituendosi al primo, indichi i nuovi elementi di fatto, dicui è sopravvenuta la conoscenza; di regola non necessitano di forme omotivazioni particolari le riduzioni della pretesa originaria, non integrantedi per sé una nuova pretesa, salvo che le modificazioni apportate allapretesa fiscale introducano elementi innovativi, idonei a modificare ilNumero registro generale 29275/2020Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 9816/2026Data pubblicazione 16/04/2026fondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il primo attosostituito (Cass. n. 39808 del 14/12/2021).La società concessionaria, con l’atto di rettifica, ha sostanzialmentecambiato le ragioni della pretesa impositiva fondandola sul sopralluogoeffettuato cinque anni dopo l’anno di imposta oggetto dell’accertamento.Per esercitare la pretesa sulla base di questa nuova e diversa ragione,l’ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo atto impositivo, corredatodella relativa motivazione.
Le ragioni poste a base dell'atto impositivosegnano infatti i confini del processo tributario, che è un giudizio diimpugnazione dell'atto, essendo precluso all'ufficio finanziario di porre abase della propria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso delgiudizio la motivazione dell'atto stesso (Cass. n. 10585 del 13/05/2011).Le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggettodi modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto ladifesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione (exmultis Cass., Sez.
T, n. 6103/2016; Sez. T, n. 29996/2022; Cass., Sez. Tn. 4339/2024).3. Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 14, comma 10,del d.l. 201 del 2011, artt. 10 e 11 del reg. comunale TARES per mancatoriconoscimento dell’esenzione.Si censura la decisione per aver escluso il diritto all’esenzione essendostato provato il presupposto per il suo riconoscimento costituito daicontratti con ditte specializzate atteso che la normativa di settoreprevederebbe esclusivamente in capo al contribuente di provare diprodurre rifiuti speciali e di trattarli a mezzo di aziende specializzate.4.
Con la quarta censura si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. edell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per“omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie”.Con questo strumento impugnatorio ci si duole del fatto che il giudiceha accolto l’appello ma non ha rilevato che nessuna documentazione eraNumero registro generale 29275/2020Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 9816/2026Data pubblicazione 16/04/2026stata prodotta in giudizio o allegata alla rettifica circa la rideterminazionedella superficie tassabile.Il giudice di merito non avrebbe, ancora, ben valutato ladocumentazione prodotta dal contribuente idonea a dimostrare l’esattaestensione della superficie tassabile e l’attività concretamente svolta.I motivi di cui innanzi sono assorbiti dall’accoglimento del secondo.In conclusione, deve respingersi il primo motivo di ricorso, accolto ilsecondo, assorbiti i restanti; non essendo necessari ulteriori accertamentidi merito, la decisione va cassata senza rinvio con accoglimentodell’originario ricorso della contribuente.4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti irestanti, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso della società contribuente.Condanna Tre Esse Italia s.r.l. al pagamento delle spese processuali cheliquida per il primo grado in € 2.000,00; € 2.200,00 per il secondo grado;€ 1.900,00 per il giudizio di legittimità oltre ad € 200,00 per esborsi e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 13.03.2026Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI