Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9815/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal as parties mutually withdrew the case and accepted the opposing party's position.

Numero d'incarto Decreto — n. 9815/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal extinct because both parties jointly requested the termination of the proceedings, effectively waiving the appellant's claim. The court noted that this joint request constituted a formal renunciation of the appeal with an agreement to accept the respondent's stance. Consequently, the judgment was dismissed, and procedural costs were compensated between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the court declares the appeal extinct and compensates costs, treating the joint request as a renunciation of the appeal with acceptance of the opposing party's position.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual settlement agreement compensation of costs renunciation of litigation convenzione fiscale contenzioso tributario esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 21404/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 9815/2026Data pubblicazione 16/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 21404/2024 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Massimo Castrucci;-ricorrente-controTRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 1485/14/2024depositata il 1° marzo 2024.Visto l’atto depositato il 10 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 02/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO