Supreme Court dismisses appeal as parties mutually withdrew the case and accepted the opposing party's position.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinct because both parties jointly requested the termination of the proceedings, effectively waiving the appellant's claim. The court noted that this joint request constituted a formal renunciation of the appeal with an agreement to accept the respondent's stance. Consequently, the judgment was dismissed, and procedural costs were compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the court declares the appeal extinct and compensates costs, treating the joint request as a renunciation of the appeal with acceptance of the opposing party's position.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 21404/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 9815/2026Data pubblicazione 16/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 21404/2024 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Massimo Castrucci;-ricorrente-controTRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 1485/14/2024depositata il 1° marzo 2024.Visto l’atto depositato il 10 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 02/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO