Italian tax court allows taxpayer appeal against TARES assessment, rejecting concessionary company's challenge on surface area and waste exemption grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned the Regional Tax Commission's decision, allowing the taxpayer's original appeal against a TARES tax assessment. The lower court had accepted the concessionary company's argument that the taxable surface was larger than declared and that the taxpayer did not qualify for a waste exemption. The Court ruled that the concessionary company's new evidence regarding land ownership boundaries was inadmissible because it contradicted the original tax assessment's reasoning, which is legally precluded from being modified during litigation. Consequently, the Court upheld the taxpayer's claim for the correct surface area and the waste exemption based on the original facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 14, comma 10, D.L. 201/2011: The reasoning underlying a tax assessment act constitutes the boundaries of the tax proceeding, precluding the tax authority from introducing new grounds or modifying the original motivation during the litigation phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a dall’avvocato Silvestro Carboni, elettivamentedomiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato Michelangelo Salvagni,in via Germanico n. 192-ricorrente-controTre Esse Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato Renato Cicerchia, elettivamentedomiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Stefano Guidotti, in viaPanisperna n. 95-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez.dist. di Latina, n. 747/2020 depositata il 12/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.Numero registro generale 29276/2020Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 9814/2026Data pubblicazione 16/04/20261.
Dagli atti del giudizio risulta che la società Di Manno s.r.l. (che esercital’avviso di accertamento n. 234/2016, originato dall’infedele dichiarazionedella società contribuente, per la maggiore imposta TARES relativaall’annualità 2014-2015.Con tale avviso Tre Esse Italia s.r.l., concessionaria del servizio diriscossione, aveva riscontrato che la superficie tassabile era pari a mq1.412 in luogo dei 220 dichiarati dalla società contribuente.Quest’ultima contestò le risultanze dell’avviso evidenziando di svolgere lapropria attività in una porzione dell’immobile, pari a 150 mq esuccessivamente ampliati a 220 mq, e di non avvalersi del servizio diraccolta rifiuti del Comune di Priverno, trattandosi di rifiuti speciali per iquali era obbligata ex lege ad avvalersi di operatori specializzati.Il ricorso fu accolto.Nel dettaglio, il giudice di primo grado ritenne, ancorché l’avviso fossemotivato, che, con riguardo alla superficie tassabile, attraverso l’analisidella documentazione catastale prodotta, l’attività commerciale di DiManno era svolta in un’area pari a 220 mq (ossia il sub 3, identificato concategoria D8) e non 1.412, come diversamente accertato dall’Agenzia.Quanto alla pretesa esenzione per produzione di rifiuti speciali, il giudice dimerito accertò che la società contribuente non si era avvalsa per losmaltimento del servizio del Comune di Priverno ma di operatorispecializzati, e la prova fu rinvenuta nei contratti intercorsi con alcunesocietà private specializzate nella gestione, smaltimento e raccolta dirifiuti speciali non pericolosi.
Il giudice di merito accertò che dal 1994 lasocietà contribuente aveva presentato regolare denuncia al Comune.Numero registro generale 29276/2020Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 9814/2026Data pubblicazione 16/04/2026La decisione fu impugnata dalla concessionaria del servizio diriscossione e la C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, accolsel’appello.Quanto alla censura di erroneità delle superfici tassabili, Tre Esse Italias.r.l., dopo aver ricostruito le ragioni poste a fondamento dell’avviso, ed inparticolare dell’area individuata come tassabile, chiarì come l’area dovessediversamente ricondursi a distinti soggetti, in sostanza tutti riconducibili altitolare della società ricorrente e ad altra società riconducibile anch’essa alDi Manno.Per quel che maggiormente rileva in questa sede, la società diriscossione, a fondamento della correttezza dell’individuazione dell’areatassabile, rappresentò di aver effettuato il 7 giugno 2018 un sopralluogodal quale emerse che l’area occupata dalla contribuente (“come da tabellaanalitica dei locali presenti nelle unità immobiliari”) era pari a 431 mqmentre la restante parte era da imputarsi alla società Edilcolore s.r.l., maidichiarata a fini TARSU.Sicché, all’esito di tale sopralluogo, la concessionaria avevaprovveduto a rideterminare le superfici tassabili e le aveva comunicate viaPEC al procuratore costituito.Si contestò altresì la ritenuta non corretta motivazione dell’attoimpugnato.La C.T.R., preso atto della modifica in punto di superficie tassabile,osservò che l’avviso impugnato, sebbene in quell’aspetto errato, eracomunque motivato correttamente (in quanto contenente normativa diriferimento, prospetto informativo con indicazione della tassa, sanzioni edinteressi e motivazione in senso stretto, tutti i dati necessari per ladeterminazione dell’importo dovuto, tariffa, superficie ecc. e gli altri datinecessari)Si osservò che per quanto poi la rettifica fosse stata erroneamentenotificata al difensore e non alla società ben il giudice avrebbe potutoNumero registro generale 29276/2020Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 9814/2026Data pubblicazione 16/04/2026comunque delibare nel merito la questione sottopostagli con l’atto diappello.Nel merito, quindi, si escluse che la società contribuente avessedimostrato di avere diritto all’esenzione dal tributo in assenza dicomunicazione al Comune.Tanto emergeva dal contenuto dell’art. 10 del regolamento comunale diPriverno ove si faceva esplicito riferimento alla necessità di una denunciaoriginaria o di variazione.A sostegno dell’assunto fu richiamata Cass.
Sez. 5 n. 4961/2018.All’esito il giudice di merito affermò che la pretesa tributaria avrebbedovuto essere rideterminata, in diminuzione, prendendo come baseimponibile quella inferiore indicata (mq 431) nell’accertamento notificatovia PEC al procuratore costituito della società, non impugnato dalcontribuente.Avverso la predetta decisione ricorre Di Manno s.r.l. con cinque motivi.Resiste con controricorso la società concessionaria del servizio diriscossione.Le parti in prossimità dell’udienza hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 53 e 57 deld.lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.Il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sulla eccepitainammissibilità dell’appello.Il ricorrente evidenzia al riguardo di aver eccepito che l’appello promossoda Tre Esse Italia s.r.l. non aggredirebbe la sentenza di primo grado masarebbe fondato su circostanze successive, traenti origine nel sopralluogoeffettuato nel 2018, sicché i motivi dedotti sarebbero inammissibili.Numero registro generale 29276/2020Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 9814/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il motivo è infondato.
Il giudice di merito ha accolto l’appello dellasocietà concessionaria ed ha, quindi, implicitamente disatteso l’eccezione.Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia ove la decisionecomporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, daritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminatarisulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n. 25710/2024).2.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 7, comma 1,della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 l. 241 del 1990 nonché dell’art. 1,comma 162, della l. 296 del 2006 nonché del regolamento comunaleTares in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per nullità dell’avviso percarenza di motivazione.Non potrebbe, come fatto dal giudice di merito, ritenersi ben motivatol’avviso atteso che la superficie indicata era erronea e diversa comesuccessivamente emerso in sede di rettifica.Nella sostanza, avendo la concessionaria mal individuato la superficietassabile, l’avviso non potrebbe che essere carente di motivazione e ciò amaggior ragione considerando che dall’errata superficie tassabile discendel’errata individuazione del quantum dovuto, ecc.Sempre nell’ambito di questo motivo si osserva che la rettifica operatadalla Tre Esse è intervenuta 5 anni dopo l’anno di imposizione, due annidopo l’avviso, successivamente alla pronuncia di primo grado che avevaannullato in toto l’atto impositivo.Questa rettifica successiva avrebbe quindi determinato un mutamentosostanziale del thema decidendum in danno del contribuente e del suodiritto di difesa tanto più che la riduzione della pretesa impositiva nondipenderebbe dall’eccezione di parte sollevata in giudizio ma da autonomaNumero registro generale 29276/2020Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 9814/2026Data pubblicazione 16/04/2026e successiva attività accertativa, modificando “successivamente lamotivazione dell’avviso di accertamento”.2.1.
Il motivo è fondato.L’ufficio non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziatinell'avviso di accertamento o di liquidazione e non può invocare afondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all'attoimpositivo (Cass. n. 13163 del 16/05/2019). La motivazione dell'avviso,infatti, assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto didifesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibilidall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente unacorretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare imotivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibiliargomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondantil'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale dibuona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua allefinalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisioneadottata (Cass. n. 22003 del 17/10/2014).Pertanto, l'integrazione o la modificazione dell'originario avviso diaccertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale, daformalizzarsi, a garanzia del contribuente, con l'adozione di un nuovo attoimpositivo che, sostituendosi al primo, indichi i nuovi elementi di fatto, dicui è sopravvenuta la conoscenza; di regola non necessitano di forme omotivazioni particolari le riduzioni della pretesa originaria, non integrantedi per sé una nuova pretesa, salvo che le modificazioni apportate allapretesa fiscale introducano elementi innovativi, idonei a modificare ilfondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il primo attosostituito (Cass. n. 39808 del 14/12/2021).La controricorrente, con l’atto di rettifica, ha sostanzialmente cambiatole ragioni della pretesa impositiva fondandola sul sopralluogo effettuatoNumero registro generale 29276/2020Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 9814/2026Data pubblicazione 16/04/2026cinque anni dopo l’anno di imposta oggetto dell’accertamento.
Peresercitare la pretesa sulla base di questa nuova e diversa ragione, l’ufficioavrebbe dovuto emettere un nuovo atto impositivo, corredato dellarelativa motivazione. Le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnanoinfatti i confini del processo tributario, che è un giudizio di impugnazionedell'atto, essendo precluso all'ufficio finanziario di porre a base dellapropria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio lamotivazione dell'atto stesso (Cass. n. 10585 del 13/05/2011). Le ragioniposte a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modificae/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa delricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione (ex multisCass., Sez.
T, n. 6103/2016; Sez. T, n. 29996/2022; Cass., Sez. T n.4339/2024).3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 14, comma 10,del d.l. 201 del 2011, artt. 10 e 11 del reg. comunale Tares per mancatoriconoscimento dell’esenzione.Con questo motivo si censura la decisione per aver escluso il dirittoall’esenzione essendo stato provato il presupposto per il suoriconoscimento costituito dai contratti con ditte specializzate atteso che lanormativa di settore prevederebbe esclusivamente in capo al contribuentedi provare di produrre rifiuti speciali e di trattarli a mezzo di aziendespecializzate.4.
Con la quarta censura si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. edell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per“omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie”.Con questo strumento impugnatorio ci si duole del fatto che il giudiceha accolto l’appello ma non ha rilevato che nessuna documentazione erastata prodotta in giudizio o allegata alla rettifica circa la rideterminazionedella superficie tassabile.Numero registro generale 29276/2020Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 9814/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il giudice di merito non avrebbe, ancora, ben valutato ladocumentazione prodotta dal contribuente idonea a dimostrare l’esattaestensione della superficie tassabile e l’attività concretamente svolta.I motivi di cui innanzi sono assorbiti dall’accoglimento del secondo.In conclusione, deve respingersi il primo motivo di ricorso, accolto ilsecondo, assorbiti i restanti; non essendo necessari ulteriori accertamentidi merito, la decisione va cassata senza rinvio e deve accogliersil’originario ricorso della contribuente.4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti irestanti, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso della società contribuente.Condanna Tre Esse Italia s.r.l. al pagamento delle spese processuali cheliquida per il primo grado in € 2.000,00; € 2.200,00 per il secondo grado;€ 1.900,00 per il giudizio di legittimità oltre ad € 200,00 per esborsi e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 13/03/2026Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI