Decreto — n. 9809/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controPeroni Rodolfo, Peroni Marco, rappresentati e difesi dall'avvocato AchilleReali unitamente all’avvocato Luca Di Gregorio-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.8102/2018 depositata il 20/11/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9809/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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sentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controPeroni Rodolfo, Peroni Marco, rappresentati e difesi dall'avvocato AchilleReali unitamente all’avvocato Luca Di Gregorio-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.8102/2018 depositata il 20/11/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6972/2019Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 9809/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente inEuro 6.620,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/04/2026Rosanna Angarano