Italian Supreme Court dismisses appeal as parties mutually withdrew the lawsuit and accepted the lower court's judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because both parties jointly requested the extinction of the proceedings, effectively withdrawing the lawsuit. The court noted that this mutual agreement constituted a formal renunciation of the appeal by the plaintiffs and an acceptance of the defendants' position. Consequently, the judgment was dismissed, and procedural costs were compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the appeal is deemed withdrawn, and the lower court's decision stands without further review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 16569/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 9806/2026Data pubblicazione 16/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16569/2024 proposto da:TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-ricorrente-BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Massimo Castrucci;-ricorrente-controBUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv.
Massimo Castrucci;-controricorrente-TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 525/7/2024depositata il 24 gennaio 2024.Visto l’atto depositato il 10 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti conadesione per accettazione dei controricorrenti (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 02/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINONumero registro generale 16569/2024Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 9806/2026Data pubblicazione 16/04/2026