Cassation court declares appeal extinguished due to parties' joint agreement to terminate proceedings and settle dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint request by both parties to terminate the litigation. The appellant, Tre Esse Italia Srl, and the appellee, Buzzi Spa, along with the Comune di Guidonia Montecelio, agreed to end the dispute without further litigation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the compensation of procedural expenses based on this settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the court declares the appeal extinguished and compensates costs, treating the joint request as a settlement of the controversy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 15851/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 9804/2026Data pubblicazione 16/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 15851/2024 proposto da:TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-ricorrente-controBUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Massimo Castrucci;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 389/2/2024depositata il 16 gennaio 2024.Visto l’atto depositato il 10 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorsoincidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 02/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO