Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, leading to withdrawal of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, represented by two lawyers, challenged a second-instance tax court judgment against the Revenue Agency but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
i dall'avvocato FedericoLovadina unitamente all’avvocato Lorenzo Pellegrini-ricorrenti-controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n. 559/2025 depositata il 24/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 20353/2025Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 9757/2026Data pubblicazione 16/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 2/04/2026.Il consigliere delegato