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Decreto — n. 9757/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, leading to withdrawal of the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 9757/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, represented by two lawyers, challenged a second-instance tax court judgment against the Revenue Agency but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit proposal for settlement deemed renunciation litigation costs allocation correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

i dall'avvocato FedericoLovadina unitamente all’avvocato Lorenzo Pellegrini-ricorrenti-controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n. 559/2025 depositata il 24/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 20353/2025Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 9757/2026Data pubblicazione 16/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 2/04/2026.Il consigliere delegato