Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Tax Agency's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the State Attorney's Office, did not intervene after the proposal for judgment was communicated, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive review of the tax dispute, and the appellant was ordered to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ocato Lucio ModestoMaria Rossi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - D.p. Di Caserta in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado diCampania n.7208/2024 depositata il 23/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 14357/2025Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 9743/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano