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Ordinanza — n. 9715/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for introducing new facts and violating statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9715/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal against a tax penalty decision, ruling that the arguments introduced were inadmissible. The court found that the appellants failed to contest the first-instance ruling on penalties in their initial appeal and did not substantiate new claims regarding the statute of limitations. Consequently, the court held that these issues constituted new matters not properly raised in the lower courts, necessitating the dismissal of the entire appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 43 D.P.R. 600/73: Appeals introducing new issues not raised in first instance or violating procedural time limits are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal new issues raised statute of limitations tax penalty enforcement procedural defect

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 43 D.P.R. 600/73
civ., viene prospettata la violazione ed errata applicazionedell’art. 43, d.P.R.

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Testo completo

naria delle sanzioni alla sola società e non ai soci. L’atto diappello non è neppure riprodotto in ricorso, e l’Agenzia in controricorsoafferma del resto che nell’atto di gravame davanti al giudice di secondogrado nulla è stato specificamente contestato dai contribuenti con rife-rimento alla decisione di prime cure sulle sanzioni. Neppure nella me-moria illustrativa Apicella e Carbone sostengono e dimostrano il con-trario, con conseguente sostanziale novità della questione che precludela possibilità di esame funditus del profilo di censura.9.3.

Infine, dalla lettura del ricorso non è neppure chiaro a che titolo,ossia in forza di quali previsioni di legge siano state irrogate le sanzioniNumero registro generale 25678/2021Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 9715/2026Data pubblicazione 15/04/2026nel caso concreto e così il motivo è anche affetto da radicale difetto dispecificità, ulteriore concorrente ragione di inammissibilità.10. Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., viene prospettata la violazione ed errata applicazionedell’art. 43, d.P.R. 600/73, non avendo il giudice considerato che l’at-tività di accertamento è cominciata in data 11/07/2011 e terminata indata 27/09/2016, quindi oltre il termine di quattro anni previstodall’art.43 cit..

Inoltre, non potrebbe trovare accoglimento il raddoppiodei termini di accertamento, quanto meno relativamente all’IRAP.11. Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso, perchéintroduce questioni nuove, non rilevabili d’ufficio, di cui la sentenza nonparla e che il ricorso non prova essere state tempestivamente intro-dotte in primo grado e riproposte in appello.12. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, li-quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione dellespese di lite, liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese pre-notate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026La PresidenteTania Hmeljak