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Decreto — n. 9665/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9665/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9665/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 21801/2024Numero sezionale 864/2026Numero di raccolta generale 9665/2026Data pubblicazione 15/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 21801/2024 proposto da:SANTAMARIA ANTONIO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagliavv.ti Vincenzo Pennino e Rosanna Pennino;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.3563/14/2024 depositata il 7 maggio 2024.Visto l’atto depositato il 1° aprile 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9665/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 21801/2024 proposto da:SANTAMARIA ANTONIO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagliavv.ti Vincenzo Pennino e Rosanna Pennino;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.3563/14/2024 depositata il 7 maggio 2024.Visto l’atto depositato il 1° aprile 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario rinuncia al reddito tentata sottrazione d'imposta ritiro delle conclusioni civili rinuncia al brevetto amnistia fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 21801/2024Numero sezionale 864/2026Numero di raccolta generale 9665/2026Data pubblicazione 15/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 21801/2024 proposto da:SANTAMARIA ANTONIO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagliavv.ti Vincenzo Pennino e Rosanna Pennino;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.3563/14/2024 depositata il 7 maggio 2024.Visto l’atto depositato il 1° aprile 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 02/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO