Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40 days; costs awarded to appellee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. The appellant had explicitly manifested a willingness to withdraw the appeal, leading the court to rule that the appeal must be considered withdrawn. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to pay the appellee's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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omune di Pozzuoli in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Iroso-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado diCampania n.6317/2024 depositata il 07/11/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso, avendo anzi manifestato la volontà dirinunziare al ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 17827/2025Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 9663/2026Data pubblicazione 15/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato