Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9658/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9658/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9658/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

!Numero registro generale 2826/2025Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 9658/2026Data pubblicazione 15/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 2826/2025 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Eliana Rizzi;-ricorrente-controTRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 4510/15/2024depositata il 5 luglio 2024.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9658/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2826/2025 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Eliana Rizzi;-ricorrente-controTRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 4510/15/2024depositata il 5 luglio 2024.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso tributario fine del processo assistenza amministrativa fiscale internazionale condono delle spese procedurali stralcio del procedimento legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 2826/2025Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 9658/2026Data pubblicazione 15/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 2826/2025 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Eliana Rizzi;-ricorrente-controTRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 4510/15/2024depositata il 5 luglio 2024.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 30/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO