Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the submission of a settlement proposal. The appellant, represented by Raffaele Sgambato and Enrico Ceriana, challenged a second-instance tax court judgment against the Revenue Agency, which was defended by the State Attorney General. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver of the right to proceed, thereby extinguishing the proceedings under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RaffaeleSgambato unitamente all’avvocato Enrico Ceriana-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lombardian.3264/2023 depositata il 06/11/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 11393/2024Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9654/2026Data pubblicazione 15/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, dellespese del giudizio, che si liquidano in euro 1,500, oltre alle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano