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Ordinanza — n. 9653/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest from co-obligated party's adoption of tax payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9653/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the co-obligated parties adopted a tax payment plan under Law 197/2022. The appellant, Incardona Salvatore, had already paid the first installment, while the opposing party failed to respond to the court's inquiry regarding their interest in the decision. Consequently, the court ruled that the legal interest to continue the litigation was lost, extinguishing the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 202 della l. n. 197 del 2022: The adoption of a tax payment plan by co-obligated parties extinguishes the legal interest to continue litigation against solidary co-obligants, thereby terminating pending cassation appeals.

Parole chiave

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tax payment plan co-obligated parties loss of interest extinguishment of proceedings solidary liability Law 197/2022 cassation appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 202 della l. n. 197 del 2022
Winn Poker ClubRagusa, il cui autonomo ricorso (compreso l’odierno ricorrente IncardonaSalvatore) era stato originariamente riunito in primo grado e decisosimultaneamente, ha reputato, pertanto, opportuno interloquire con lacontroricorrente, per verificare se - stante il disposto dell’art. 1, comma202, l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
197 del 2022, con conseguenteestinzione anche del presente giudizio di legittimità.2.- Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.3.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 38 c.c
Winn Poker Club Ragusa, nonché autore delle violazioni inquanto persona che aveva agito in nome e per conto dell’associazioneresponsabile ai sensi dell’art. 38 c.c..Con tale atto impositivo, l’amministrazione finanziaria, a seguito delcontrollo della posizione fiscale della A.S.D.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12 ottobre 2018

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Testo completo

so dagli avv. ti Alberto Santoro (Codice Fiscale: SNTLRT 66A05 F158L) e Concezione Monica d’Amico (Codice Fiscale: DMC CCZ72M53 F158R) ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. deipredetti difensori;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE (Codice Fiscale: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generaledello Stato (Codice Fiscale: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaSicilia, n. 4258/5/2022, pubblicata il 10 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott.

Francesco Graziano;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione esclusivamente allecircostanze strettamente rilevanti in questa sede, si osserva che lacontroversia concerne l’avviso di accertamento n. TYZ04C400291 relativoNumero registro generale 30259/2022Numero sezionale 9066/2025Numero di raccolta generale 9653/2026Data pubblicazione 15/04/2026all’anno d’imposta 2014, notificato il 29 ottobre 2018, dall'Agenzia delleEntrate al contribuente Incardona Salvatore, quale legale rappresentantedella A.S.D. Winn Poker Club Ragusa, nonché autore delle violazioni inquanto persona che aveva agito in nome e per conto dell’associazioneresponsabile ai sensi dell’art. 38 c.c..Con tale atto impositivo, l’amministrazione finanziaria, a seguito delcontrollo della posizione fiscale della A.S.D.

Winn Poker Club Ragusa,relativa all’anno 2014, e con riferimento al p.v.c. del 24 novembre 2016,ritenuta la natura commerciale svolta dalla suddetta associazione,determinò in €. 79.348,00 (euro settantanovemilatrecentoquarantotto/00)il reddito d’impresa e il valore della produzione, con conseguenteliquidazione di imposte, sanzioni, interessi ed accessori per complessivi €.88.663,74 (euro ottantottomilaseicentosessantatre/74).2.- Con la sentenza di primo grado, la CTP di Ragusa accolseparzialmente i ricorsi riuniti e dichiarò la definitività dell’accertamentooperato nei confronti dell’A.S.D.

Winn Poker Club Ragusa, quantificando in€. 63.478,40 (euro sessantatremilaquattrocentosettantotto/40) i ricavidella medesima nel 2014, con conseguente obbligo per l’amministrazionefinanziaria di procedere alla rideterminazione di imposte, sanzioni,interessi ed accessori dovuti in solido dai ricorrenti Incardona Salvatore,Comitini Dario e Comitini Giuseppe, quali soggetti responsabili ai sensidell’art. 38 c.c.. Ha, poi, accolto integralmente il ricorso proposto da RizzaVeronica.3.- La CTR della Sicilia, investita della decisione sull’appello propostodal contribuente Incardona Salvatore lo ha respinto, condividendo leconclusioni alle quali era pervenuta la CTP e le argomentazioni dalla stessasviluppate.4.- Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30259/2022Numero sezionale 9066/2025Numero di raccolta generale 9653/2026Data pubblicazione 15/04/20261.- Con atto depositato in modalità telematica, in data 9 ottobre 2023, ilricorrente Incardona Salvatore ha chiesto dichiararsi l’estinzione delpresente giudizio di legittimità, avendo perso l’interesse a coltivare la litein ragione della domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 1,commi 186 - 205, della l. n. 197 del 2022, con cui i coobbligati solidaliComitini Dario e Comitini Giuseppe Junior hanno richiesto di poteradempiere il pagamento dell’importo dovuto, mediante venti (20) rate convarie scadenze.Il contribuente Incardona Salvatore, odierno ricorrente, ha dimostratol’avvenuto pagamento della prima rata da parte del coobbligato solidaleComitini Dario, in data 18 settembre 2023.Con ordinanza interlocutoria del 4 gennaio 2024, questa Corte, rilevatoche i predetti soggetti (Comitini Dario e Comitini Giuseppe Junior) sonocoobbligati del ricorrente, già associati della A.S.D.

Winn Poker ClubRagusa, il cui autonomo ricorso (compreso l’odierno ricorrente IncardonaSalvatore) era stato originariamente riunito in primo grado e decisosimultaneamente, ha reputato, pertanto, opportuno interloquire con lacontroricorrente, per verificare se - stante il disposto dell’art. 1, comma202, l. n. 197 del 2022 - vi fosse ancora interesse alla decisione e hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando, allacontroricorrente medesima, termine di sessanta giorni che per comunicarese avesse interesse alla decisione. Tale ordinanza è stata regolarmentecomunicata alla controricorrente Agenzia delle Entrate, senza chequest’ultima provvedesse ad insistere per la decisione del ricorso.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio dilegittimità, stante il chiaro tenore letterale dei commi 198 («Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensidel comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto condecreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consigliose è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano acarico della parte che le ha anticipate.») e 202 («La definizione agevolataperfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli perNumero registro generale 30259/2022Numero sezionale 9066/2025Numero di raccolta generale 9653/2026Data pubblicazione 15/04/2026i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni delsecondo periodo del comma 196.») dell’art. 1 l. n. 197 del 2022.In altri termini, la definizione agevolata della controversia relativa aComitini Dario e Comitini Giuseppe Juonior estende i suoi effetti anche neiconfronti del coobbligato solidale Incardona Salvatore, così come previstodall’art. 1, comma 202, della l. n. 197 del 2022, con conseguenteestinzione anche del presente giudizio di legittimità.2.- Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.3.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018).

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente