Supreme Court dismisses appeal due to parties' joint agreement to extinguish proceedings and accept counterparty's position.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties jointly requested the extinction of the proceedings. The appellant, Tre Esse Italia Srl, and the appellee, Buzzi Spa, agreed to terminate the dispute and accepted the counterparty's stance. Consequently, the court extinguished the litigation and allocated costs without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the court must declare the case extinguished, treating such a request as a waiver of the appeal and acceptance of the opposing party's position.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 5117/2024Numero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 9637/2026Data pubblicazione 15/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5117/2024 proposto da:TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-ricorrente-controBUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppe Vanz e Eliana Rizzi;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 4565/9/2023depositata il 24 luglio 2023.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorsoincidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 30/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO