Cassation court declares appeal extinct due to parties' joint request to terminate proceedings and settle dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal extinct following a joint request by both parties to terminate the proceedings. The appellant, Buzzi Spa, and the appellee, Comune di Guidonia Montecelio, agreed to settle the controversy and defined the dispute. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings and declare the dispute settled, the court must declare the appeal extinct and compensate costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 4828/2024Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 9635/2026Data pubblicazione 15/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 4828/2024 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppe Vanz e Eliana Rizzi;-ricorrente-controTRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 4818/1/2023depositata il 10 agosto 2023.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 30/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO