Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a company against the Revenue Agency, had not acted after the lower court's proposal for case closure. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to extinguish the proceedings and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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avvocato MassimilianoLeonetti-ricorrente-controAgenzia Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Veneton.824/2023 depositata il 28/08/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 5802/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9622/2026Data pubblicazione 15/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro1.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano