Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by Grossi and Vaglio, challenged a second-instance tax judgment against the Municipality of Todi and Gesenu S.p.A., while the opposing parties were represented by Picuti and Incalza. The court ruled that the statutory silence on the appellant's request constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GianLuca Grossi unitamente all’avvocato Ermanno Vaglio-ricorrente-controComune Di Todi in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Picuti unitamente all’avvocatoMaria Incalza-controricorrente-controGesenu S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Picuti unitamente all’avvocatoMaria Incalza-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Umbrian.50/2025 depositata il 06/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18392/2025Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 9619/2026Data pubblicazione 15/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il consigliere delegatoStefania Billi