Cassation court dismisses tax appeal regarding bank account evidence scope and lawyer fee calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's confirmation of tax assessments. The taxpayer argued that the tax authority could not presume bank movements belonged to the company without proving the accounts were fictitious or directly attributable to the company, and also challenged the calculation of legal fees. The court found the first argument unfounded based on established case law regarding corporate liability and dismissed the fee-related claims because the agency's own employees defended the case, rendering the statutory fee reduction inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, 37 comma 3 DPR 600/1973; Art. 15 comma 2-sexies DPR 546/1992; In proceedings against capital companies, the tax authority's power to presume bank movements belong to the taxpayer cannot be extended to related persons absent proof of fictitious accounts or direct imputability, and fee reductions for agency defense apply only when the agency is represented by its own staff.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. Alfonso Di Benedetto, presso il cuistudio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Isole del Capo Verden. 26;– ricorrente –controNumero registro generale 2653/2019Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 9604/2026Data pubblicazione 15/04/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-resistente-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAZIO, n. 5292/2018, depositata in data 27/7/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.
AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;In data 30/12/2013, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma, notificòalla società M.S.D. Costruzioni s.r.l. (d’ora in poi, anche “lacontribuente”) un avviso di accertamento per la ripresa Ires, Iva e Irapin relazione all’anno d’imposta 2008 per l’importo di euro 627.026,88,contro il quale la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. diRoma.Nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. rigettò il ricorso.La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R. del Lazio.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.L’ufficio ha depositato un mero atto di costituzione.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 32 e 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che i giudici di appello,r.g. n. 2653/2019 a.c. 3/2/2026 2Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 2653/2019Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 9604/2026Data pubblicazione 15/04/2026così come quelli di primo grado, non avrebbero considerato che ilpotere dell’ufficio di richiedere agli istituti di credito notizie deimovimenti sui conti correnti bancari e di presumere la loro inerenza adoperazioni imponibili, salvo che il contribuente non dimostri che imovimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annualeo siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione, non può essereesteso a persone diverse dal contribuente, ancorché ad esso legate davincoli familiari o commerciali, a meno che l’ufficio non provi la naturafittizia dell’intestazione o comunque la sostanziale imputabilità alcontribuente delle poste creditorie e debitorie annotate nei suddetticonti.Nel caso di specie, i giudici di appello avrebbero violato anche i criteridi riparto dell’onere della prova, in quanto lo avrebbero posto a caricodella società, imputandole di non aver provato che i redditiinduttivamente accertati con riferimento alle movimentazionifinanziarie dei soci non erano da ascrivere alla società.1.1.
Il motivo è infondato.In tema di società di capitali, questa Corte ha affermato che in sede direttifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensidell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'utilizzazione dei datirisultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti dicredito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai contiformalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati aisoci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risultiprovata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, lanatura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilitàall'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessitàdi provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapportirispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 deld.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarner.g. n. 2653/2019 a.c. 3/2/2026 3Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 2653/2019Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 9604/2026Data pubblicazione 15/04/2026l'estraneità alla propria attività di impresa (Cass., Sez. 5, Sentenza n.8112 del 22/04/2016, Rv. 639699 - 01).Deve qui precisarsi che, ai fini dell’imputazione alla società di capitalidei redditi induttivamente accertati in capo ai suoi soci non è necessarioinvocare e provare che i conti correnti oggetto di indagine fiscale sianofittiziamente intestati ai soci ma sostanzialmente di pertinenza dellasocietà.In altri termini, l’amministrazione che intenda imputare alla società iredditi accertati mediante l’indagine svolta sulle movimentazionifinanziarie operate dai soci sui propri conti correnti non è oneratanecessariamente di provare un fenomeno di interposizione, reale ofittizia che sia, essendo sufficiente che, con l’ausilio delle presunzionisemplici, si possa affermare che vi siano indici fattuali gravi, precisi econcordanti per affermare che la fonte dei proventi accertati in capo aisoci sia l’attività imprenditoriale svolta dalla società.Orbene, il fatto che i soggetti sui quali l’ufficio ha svolto le indaginifiscali fossero tutti soci della società odierna contribuente e che tra lorovi fossero vincoli familiari, unitamente alla mancata giustificazionedella origine delle provviste accreditate sui conti correnti e degli scopidelle movimentazioni in uscita, ben può fondare una ripresa fiscaleesercitata nei confronti della società per redditi d’impresa non dichiarati(cfr., Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 31750 del 10/12/2024, Rv. 673243- 01).2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 112c.p.c. e 15, comma 2-seies, d.P.R. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza diappello per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, propostocontro la sentenza di primo grado, relativo alla liquidazione deicompensi a favore dell’Agenzia delle Entrate, compensi che nonsarebbero stati ridotti del venti per cento rispetto a quelli spettanti perr.g. n. 2653/2019 a.c. 3/2/2026 4Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 2653/2019Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 9604/2026Data pubblicazione 15/04/2026la difesa in giudizio a mezzo di avvocati, essendosi l’Agenzia difesatramite propri funzionari.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 15comma 2-sexies, del d.P.R. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza d’appelloper non aver applicato essa stessa, nella liquidazione dei compensi infavore dell’Agenzia delle Entrate per il secondo grado, applicato lariduzione del venti per cento prevista dalla disposizione richiamata inrubrica in relazione al caso in cui l’Agenzia si sia difesa a mezzo dipropri funzionari.4.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza pertotale omessa motivazione con riferimento alla condanna alle spese,per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenzad’appello per non aver motivato circa la diminuzione del venti per centodel compenso liquidato per il secondo grado in favore dell’Agenzia delleEntrate, qualora si ritenga che detta diminuzione sia stata operata.4.1. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che per la lorostretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente,sono infondati.Il valore effettivo della controversia, emergente dalla entità dellaripresa esercitata con l’avviso di accertamento notificato alla società, èdi oltre seicentomila euro, con la conseguenza che le spese di liteliquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate in primo e in secondogrado sono addirittura inferiori ai minimi tariffari.5.
Il ricorso è rigettato.Non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in sede dilegittimità, non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dar.g. n. 2653/2019 a.c. 3/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 2653/2019Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 9604/2026Data pubblicazione 15/04/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.Il Presidente(Valentino Lenoci)r.g. n. 2653/2019 a.c. 3/2/2026 6Cons. est. Angelo Napolitano