Cassation court remands case to lower courts regarding scope of criminal acquittal's effect on tax liability and sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to lower courts to resolve an interpretative issue regarding the scope of a criminal acquittal's effect in tax proceedings. The taxpayers argued that their 2023 acquittal for non-existence of the offense should bar tax assessments for 2010-2011, while the tax authority contested the extent of this preclusive effect. The court decided to remand because a prior ruling had already identified the need to clarify whether the criminal judgment's *res judicata* extends to both the tax liability and the associated sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 bis, d.lgs. n. 74 del 2000; The court must determine the precise limits of the criminal acquittal's preclusive effect in tax proceedings, specifically whether it bars both the tax assessment and the corresponding administrative sanctions.
Parole chiave
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!Numero registro generale 6584/2022Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 9555/2026Data pubblicazione 14/04/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiTania Hmeljak Presidente IVA – costi spon-sorizzazioni – ASD– operazioni og-gettivamente ine-Lucio Luciotti Consigliere sistentiGiacomo Maria Nonno Consigliere AC28.1.2026Cron. R.G.N.6584/2022Pierpaolo Gori ConsigliereRel.ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 6584/2022 proposto da:R.G.A. S.R.L. (già R.G.A.
Di Roberto Gattoni c. s.n.c.), in personadel legale rappresentante p.t., GUAZZONI ALESSIO, GATTONI RO-BERTO tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Angela Tripodi, elet-tivamente domiciliati all’indirizzo PEC: avv.angelatripodi@punto-pec.it;- ricorrenti -controNumero registro generale 6584/2022Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 9555/2026Data pubblicazione 14/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie-monte n. 658/5/21, depositata in data 10 settembre 2021 e non noti-ficata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 gennaio 2026dal consigliere Pierpaolo Gori.1.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 658/5/21 di-chiarava parzialmente cessata la materia del contendere, limitata-mente all’IRAP, e per il resto rigettava l’appello proposto da R.G.A.S.r.l. (già R.G.A. di Roberto Gattoni c. s.n.c.), Alessio Guazzoni eRoberto Gattoni avverso la sentenza della Commissione tributaria pro-vinciale di Novara n. 208/2/17 di riunione e rigetto dei ricorsi introdut-tivi proposti dai contribuenti, aventi ad oggetto 4 avvisi di accerta-mento, due relativi ad II.DD. e IVA notificati alla società e due ai sociper reddito di partecipazione afferenti agli anni di imposta 2010 e 2011.2.
Dalla lettura della sentenza e del ricorso si evince che le riprese,basate su p.v.c., derivavano dalla contestazione a monte in capo allasocietà di operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti e disco-noscimento di componenti negative di reddito per presunte sponsoriz-zazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche, con conse-guente ricostruzione di reddito imponibile, ai fini IVA e delle II.DD. e,a valle, di imputazione ai fini IRPEF in capo alle persone fisiche secondole rispettive quote di partecipazione societaria.Numero registro generale 6584/2022Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 9555/2026Data pubblicazione 14/04/20263.
Il giudice di primo grado respingeva la preliminare doglianza di av-venuta decadenza del potere accertativo e, nel merito, confermava in-tegralmente le riprese.Il giudice d’appello dichiarava cessata la materia del contendere in me-rito all'Irap, dando atto di quanto comunicato dall'Agenzia relativa-mente al provvedimento in autotutela nelle more adottato e, per il re-sto, escludeva che i costi in contestazione rispettassero i principi dieffettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza.4. Parte contribuente ricorre per cassazione per quattro motivi, cheillustra il 6.7.2023 con una prima memoria ex art.380-bis. 1, cod. proc.civ., e poi con note di deposito e due ulteriori memorie del 12.1.2026,una in favore della società e una nell’interesse di Gattoni, cui replical’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
In via prioritaria alla disamina delle censure, il Collegio osserva chela società nella memoria depositata il 12.1.2026, oltre a chiedere ladichiarazione di estinzione di parte del processo con compensazionedelle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/92, per gliavvisi di accertamento T7U020104279/2016, T7U020104275/2016 eT7U010104284/2016, a seguito di comunicazione dell’Agenzia delleEntrate afferente all’avvenuta presentazione da parte di R.G.A. S.r.l.e di Guazzoni Alessio di domande di definizione agevolata delle con-troversie ai sensi dell’art. 197/2022, provvedendo al pagamento pre-visto per il perfezionamento della definizione, con riferimento alla po-sizione della restante persona fisica, Gattoni, ribadisce l’invocazionedell’applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdottodall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.2.
Tale disposto di legge, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nelprocesso tributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1. LaNumero registro generale 6584/2022Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 9555/2026Data pubblicazione 14/04/2026sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'im-putato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento neiconfronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggettodi valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudi-cato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenzapenale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nelgiudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'a-dunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perchéil fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'inte-resse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale onegoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza perso-nalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante ol'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci oassociati».3. Con la memoria di parte contribuente del 6.7.2023 è stato invocatoil giudicato discendente dalla sentenza penale del Tribunale di Novaradi assoluzione resa in dibattimento nei confronti di Alessio Guazzoni eRoberto Gattoni dai reati di cui agli artt.110 c.p. d.lgs. 74 del 2000per gli anni di imposta 2010, 2011, 2012, 2013, divenuta irrevocabileil 28.1.2023 e parte ricorrente ha prodotto copia conforme della sen-tenza di assoluzione dei due imputati con formula "perché il fatto nonsussiste” con attestazione del passaggio in giudicato.Osservato che tale sentenza potrebbe spiegare efficacia di giudicatonel presente giudizio o per il tributo e per la sanzione o per la solasanzione a seconda dell’interpretazione accolta dell’art. 21-bis, d.lgs.n. 74/2000, e che con ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo2025 codesta Ecc.ma Sezione Tributaria ha rimesso alle Sezioni Unitedi codesta Suprema Corte la risoluzione di questioni interpretativeNumero registro generale 6584/2022Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 9555/2026Data pubblicazione 14/04/2026concernenti l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del2000; in particolare, per quanto qui interessa, in ordine ai limiti diestensione dell’efficacia del giudicato penale nel procedimento tribu-tario, anche di cassazione, in relazione al solo profilo sanzionatorioovvero anche all’accertamento del presupposto impositivo.
P.Q.MLa Corte:dispone il rinvio della controversia a nuovo ruolo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026Il PresidenteTania Hmeljak