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Decreto — n. 9479/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9479/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9479/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato Mauro Germani-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 969/2025 depositata il 13/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva ma avendo depositato solo successivamente attodi costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/03/2026.Il consigliere delegato

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 9479/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 969/2025 depositata il 13/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva ma avendo depositato solo successivamente attodi costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/03/2026.Il consigliere delegato

Parole chiave

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spese di difesa rimborso delle spese ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese spese accessorie spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

cato Mauro Germani-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 969/2025 depositata il 13/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva ma avendo depositato solo successivamente attodi costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/03/2026.Il consigliere delegato