Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by lawyers Lodoli and Santacroce, did not act to contest the proposal against Rome Capitale, leading to a procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lodoli unitamenteall’avvocato Benedetto Santacroce-ricorrente-controRoma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.691/2024 depositata il 31/01/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Numero registro generale 19512/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9475/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma in data 30 marzo 2026Il Consigliere delegato