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Ordinanza — n. 9457/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it attempts to re-evaluate facts rather than correct legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9457/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that denied a VAT credit refund. The appellant argued the debt date was 1999, but the lower court correctly identified it as 2000 based on the bankruptcy declaration. The court dismissed the appeal because the appellant's arguments sought to re-evaluate factual findings rather than correct a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.: A cassation appeal based on alleged violation of law or lack of motivation is inadmissible if it merely seeks to re-evaluate the factual findings or evidentiary results established by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts VAT credit refund bankruptcy declaration tax debt compensation credito di rimborso soddisfacimento del credito fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
56 del regio decreto 16.3.1942, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
56 del regio decreto 16.3.1942, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 34476/2019
Cass. n. 29404/2017
34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass.
Cass. n. 19547/2017
Cass. n. 8758/2017
Cass. n. 16056/2016
n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass.
Cass. n. 5987/2021
Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248
Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057
Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; n.27112 del 2018; n.
n. 27112 del 2018
n. 22022 del 2017
16057; n.27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez.
Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097
22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n.9105; Sez.
Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9105
Sez. U. 3 novembre 2016 n. 22232
9097 e n.9105; Sez. U. 3 novembre 2016 n. 22232; Sez.
Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599
Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053
U 5 agosto 2016 n.16599; Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass.
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Testo completo

– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,-resistente–avverso la sentenza n. 149/9/2022 della Corte di giustizia tributaria delLazio, depositata in data 17.1.2022, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 4.2.2026;Numero registro generale 15767/2022Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 9457/2026Data pubblicazione 14/04/20261. La società FAIRWAY s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio (d’ora in poi C.T.R.) indicata in epigrafe, con la quale, inaccoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, è stata riformata lasentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della societàavverso il silenzio/rifiuto formatosi sull’ istanza di rimborso di creditoIRES, acquistato con atto di cessione intercorso tra la ricorrente e lasocietà Marche Surgelati Industria Italiana s.p.a. in data 14.1.2015,notificato all’Agenzia delle Entrate in data 12 e 13 gennaio 2016.2.

La Corte di secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado,riteneva legittimo il rifiuto del rimborso, sul rilievo che il debito opposto incompensazione dall’Agenzia delle Entrate era relativo ad IVA dell’anno diimposta 2000.2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita, al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.3. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del4.2.2026.4. La società ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.5. La Procura Generale, in persona della Sost.

Proc. Gen. Paola Filippi, hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo – rubricato «violazione e o falsa applicazionedell’art. 56 del regio decreto 16.3.1942, in relazione all’art. 360, primocomma, n.

3) c.p.c.», la parte ricorrente assume che i giudici di appellohanno erroneamente ritenuto che alla cessione del credito in favore diladdove il credito disconosciuto di cui si discute risalirebbe invece all’anno1999, come accertato dai giudici di prime cure. Infatti, la genesi deldebito IVA era data dal disconoscimento del riporto dall’anno 2000 in poiNumero registro generale 15767/2022Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 9457/2026Data pubblicazione 14/04/2026del credito Iva relativo all’anno 1999, con la conseguenza che a taleannualità, precedente all’apertura della procedura concorsuale, andrebberiferito il debito illegittimamente opposto in compensazione dall’A.F.,derivando dalla liquidazione del Modello Unico 2000 relativo all’anno diimposta 1999.2.

Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per omessamotivazione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», lasocietà ricorrente deduce che i giudici di seconde cure si sono limitati aprendere atto della ricostruzione dell’ufficio in modo acritico, senzachiarire le ragioni per le quali non sono state ritenute condivisibili leargomentazioni espresse dalla società a fondamento della tesi secondocui la genesi del debito risaliva a periodo prefallimentare.2.1. Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logicogiuridiche, è infondato.2.2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è inpresenza di una "motivazione apparente" allorchè la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di meritoometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, ditalchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea allamotivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: inentrambi i casi, invero - e purchè il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quantoNumero registro generale 15767/2022Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 9457/2026Data pubblicazione 14/04/2026tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr.Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248;

Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; n.27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n.9105; Sez. U. 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n.16599; Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000;n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n.20112 del 2009).2.3. La motivazione della sentenza impugnata appare rispettosa del“minimo costituzionale”, avendo esaminato la documentazione acquisita ingiudizio ed esposto chiaramente il percorso logico sotteso alla decisione.3. Il primo motivo è invece inammissibile.3.1.

E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o dellerisultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. Cortedi Cassazione n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021).3.2. La parte ricorrente oppone una ricostruzione della vicenda diversa daquella operata dal giudice del merito, che ha esaminato ladocumentazione prodotta dalle parti, come si evince chiaramente dallamotivazione, ritenendo, con valutazione non censurabile in sede dilegittimità, che il debito IVA di cui all’iscrizione a ruolo opposto incompensazione dall’A.F. fosse relativo al periodo successivo alladichiarazione di fallimento.

E’ pertanto evidente che il motivo si fonda suuna critica dell’accertamento probatorio operato dalla Corte di secondogrado, alla stessa riservato quale giudice di merito, che non può trovareingresso in questa sede di legittimità.Numero registro generale 15767/2022Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 9457/2026Data pubblicazione 14/04/20264. Il ricorso va conclusivamente rigettato.5. Nulla per le spese.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2026Il Presidente(Roberta Crucitti)