Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by Federica Romana Fantuzzi and Massimo Campailla, contended against the tax agency and the state general attorney, but remained silent on the procedural deadline. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the case and ordering the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato FedericaRomana Fantuzzi unitamente all’avvocato Massimo Campailla-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan.1486/2024 depositata il 12/12/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Numero registro generale 13944/2025Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 9454/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato