Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, Veronica Stella, was sued by Andreani Tributi S.r.l. and the Comune Di sant'Agata De' Goti regarding a second-instance tax court judgment. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a formal waiver, leading to the extinction of the cassation appeal and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o Veronica Stella-ricorrente-controAndreani Tributi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mensitieri-controricorrente-nonché controComune Di sant'Agata De' Goti in persona del legale rappresentante protempore e Osl Del Comune Di sant'Agata De' Goti in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n.4329/2025 depositata il 16/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 19818/2025Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 9432/2026Data pubblicazione 14/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere Delegato