Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by Pieranna Buizza and Dante Daniele Buizza, challenged a second-instance tax judgment against Italgas Reti S.p.a. without acting within the statutory timeframe, leading the court to apply Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the dismissed appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pieranna Buizza unitamenteall’avvocato Dante Daniele Buizza-ricorrente-controItalgas Reti S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Cittadini unitamente agliavvocati Laura Puddu, Laura Trimarchi, Giuseppe Pizzonia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado diLombardia n.932/2025 depositata il 10/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 21321/2025Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 9428/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato